Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul proc.to iscritto al n. 21389/2023 R.G. tra:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME DI ROMA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente-
Per correzione di errore materiale dell’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30195/2023 depositata il 31/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte con ordinanza n. 30195/2023, pubblicata il 31/10/2023, ha accolto il ricorso di NOME COGNOME, nei confronti della Prefettura di Roma, avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma del 23/6/2021, depositato il 2/7/2021, con cui era stato respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 22/9/2020, cassando il provvedimento impugnato con rinvio « al Giudice di Pace di Monza, in persona di diverso magistrato » per nuovo esame e statuizione sulle spese di legittimità .
AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse dello NOME, ha formulato istanza per la correzione d’ufficio, ex art.391 bis c.p.c., dell’ordinanza suddetta con la disposizione del rinvio al Giudice di Pace di Roma.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che l’indicazione Giudice di Pace di Monza nel dispositivo in luogo del Giudice di Pace di Roma (che aveva emesso la pronuncia impugnata con il ricorso per cassazione), correttamente indicata nell’intestazione e nella motivazione quanto alla pag. 2 relativa allo svolgimento del processo, è frutto di evidente errore materiale.
L’ordinanza n. 30195/2023 va quindi corretta nel senso che là dove è scritto, nella parte finale della motivazione, a pag. 5, e nel dispositivo, « Giudice di Pace di Monza » debba leggersi ed intendersi« Giudice di Pace di Roma ».
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
Va quindi disposto che la ordinanza n. 30195/2023, di questa Corte di Cassazione, venga corretta nella parte finale della
motivazione, a pag. 5, e nel dispositivo nel senso che là dove è scritto « Giudice di Pace di Monza » debba leggersi ed intendersi« Giudice di Pace di Roma ».
P.Q.M.
dispone che la ordinanza n. 30195/2023, di questa Corte di Cassazione, venga corretta nella parte finale della motivazione, a pag. 5, e nel dispositivo, nel senso che là dove è scritto « Giudice di Pace di Monza » debba leggersi ed intendersi « Giudice di Pace di Roma ».
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 giugno