Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24775/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22016/2023 depositata il 24/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
con ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023 nel procedimento RG 982/2018 questa Corte rigettato il ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dal sig. NOME COGNOME, nella motivazione dello stesso provvedimento disponeva che ‘Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.’;
-nella parte dispositiva, invece, si legge: ‘Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge’.
-poichè le parti ricorrenti nel presente procedimento erano RAGIONE_SOCIALE liquidazione ed il sig. NOME COGNOME, i quali sono risultati soccombenti, e’ evidente che sono i medesimi ad essere stati condannati al rimborso delle spese di lite;
-sicchè l’espressione contenuta nella parte dispositiva dell’Ordinanza: ‘Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali’ è affetta da errore materiale che impedisce di porre in esecuzione l’Ordinanza stessa da parte di RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto disporre la correzione materiale RAGIONE_SOCIALE ordinanza predetta;
la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18.92024 per la quale non sono state depositate memorie;
considerato
-che può accedersi alla richiesta, concretando la relativa mancanza un errore materiale;
invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che « L’errore di fatto cd. revocatorio è l’erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la
supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l’errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio RAGIONE_SOCIALE correzione di errore materiale (…)» .
L’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicchè il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario.
In conclusione:
-l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023, alla pag. 6, nel dispositivo ove è scritto:
« Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge»
deve leggersi:
« Condanna i ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge».
non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020).
dispone che la correzione sia annotata a cura RAGIONE_SOCIALE Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto RAGIONE_SOCIALE correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 2 2016/2023 pubblicata in data 24.07.2023, alla pag. 6, nel dispositivo ove è scritto:
« Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge»
deve leggersi:
« Condanna i ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge».
Dispone che la correzione sia annotata a cura RAGIONE_SOCIALE Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’18.9.2024