Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
sul ricorso 19718/2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l ‘ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26788/2023 depositata il 19/09/2023;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 28/02/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 21.9.2023 NOME COGNOME aveva chiesto che fosse corretto l’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell’atto di disporre la condanna alle spese della parte soccombente, non aveva provveduto a distrarre le stesse a favore del proprio procuratore antistatatario.
Chiamato in decisione all’adunanza camerale del 24.6.2024 il ricorso era accolto con ordinanza 20773/2024, sicché, nuovamente fissato per l’adunanza camerale odierna, il difensore del ricorrente faceva sapere, con istanza datata 18.12.2024, che il ricorso era stato già deciso, chiedendo che la Corte ne disponesse perciò la cancellazione dal ruolo.
All’originario ricorso si è pero sovrapposta la nota con la quale l’URP Centrale in data 20.8.2024 ha rilevato la sussistenza nell’ordinanza 20773/2024 di un nuovo errore materiale rappresentato dall’essere stata erroneamente indicata nel dispositivo di essa l’ordinanza correggenda come la “2685/2018” e non come la “26788/2023”.
Poichè il procedimento di correzione materiale dei provvedimenti della Corte di Cassazione può essere promosso anche d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., la nota in questione va intesa come istanza ufficiosa di correzione dell’errore riscontrato, se effettivamente sussistente, sicché l’istanza ricorrente di cui al punto 2 non può trovare adesione.
Esaminando perciò l’ordinanza 20773/2024, premesso ancora una volta che secondo il giudizio di questa Corte «l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione
grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), va detto che nella specie la ricorrenza di esso è del tutto manifesta, posto che nel dispositivo, al secondo rigo dal basso l’ordinanza correggenda è indicata come la “2865/2018” e non, come correttamente sarebbe dovuto avvenite, come la “26788/2023”.
Va perciò disposta l’emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
4. Nulla spese.
P.Q.M.
Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20773/2024 di questa Corte e dispone: che al rigo 2 le parole “2865/2018” siano sostituite dalle parole “26788/2023”.
Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull’originale dell’ordinanza.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 28 febbraio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME