Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2447 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 2447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 16934-2024 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo STUDIO COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato –
Per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 20067/2024 della CORTE DI CASSAZIONE a Sezioni unite, pubblicata il 22/07/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale conclude per procedersi alla richiesta correzione.
RILEVATO:
che, con ordinanza n. 20067/2024 (pubblicata il 22 luglio 2024), queste Sezioni unite, pronunciando sul ricorso n. RG 21968/2023 proposto dall’Avv. COGNOME COGNOME lo accoglievano, disponendo la correzione della sentenza n. 24965/2017, con l’aggiunta, nel dispositivo, di seguito alla liquidazione delle spese e compensi, del periodo ‘da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME difensore antistatario’, ordinando la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento;
che il citato ricorrente, con ulteriore ricorso formulato ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., ha chiesto la correzione della predetta ordinanza n. 20067/2024 nella parte in cui, anziché indicare -sia nel testo che nel dispositivo – quale ordinanza da correggere la n. 17126 del 28 giugno 2018, la quale recava l’omissione sopraindicata, ha posto riferimento alla sentenza n. 24965/2017; va aggiunto, per completezza , che quest’ultima sentenza, resa tra le medesime parti, era già stata oggetto di analoga correzione con l’ordinanza n. 13945 del 2024 che risulta regolarmente annotata in calce alla suddetta sentenza 24965/2024;
CONSIDERATO:
-che, effettivamente, l’ordinanza n. 20067/2024 risulta affetta dal dedotto errore materiale, onde deve disporsene la correzione nel senso richiesto dal ricorrente, senza adottare alcuna pronuncia sulle spese del procedimento (v., da ultimo e per tutte, Cass. SU n. 29432/2024), ordinando alla cancelleria di provvedere ai conseguenti adempimenti per l’attuazione del presente provvedimento;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che l’ordinanza delle Sezioni unite n. 20067/2024, venga corretta -sia nell’epigrafe, sia nel testo della motivazione che nel dispositivo -nel senso che il
riferimento alla ‘sentenza n. 24965/2017’ deve intendersi sostituito con l’indicazione ‘ordinanza n. 17126/2018’.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite