Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 28209  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
R.G.N. 31652/21
C.C. 15/10/2025
Correzione errore materiale – Omissione – Distrazione spese
ORDINANZA
sull’istanza relativa al procedimento (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso,  giusta  procura  notarile  per  atto  pubblico  del  7  dicembre 2021,  rep.  n.  4776,  dall’AVV_NOTAIO,  con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso,  giusta  procura  in  calce  al  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio del dott. NOME COGNOME;
-controricorrente –
e
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimata –
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5196/2025, pubblicata il 27 febbraio 2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera  di consiglio  del  15  ottobre  2025  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con istanza depositata il 27 marzo 2025, il controricorrente ha segnalato  l’omissione  nell’ordinanza di  questa  Corte  n.  5196  del 27 febbraio 2025 della dichiarazione di distrazione delle spese in favore  del  difensore  antistatario,  che  ne  aveva  avanzato  rituale richiesta ai sensi  dell’art. 93  c.p.c.  sia nelle  conclusioni  del controricorso sia nella memoria illustrativa.
All’istanza  è  stato  allegato  il  deposito  della  copia  autentica dell’ordinanza  di  cui  è  stata  sollecitata  l’emenda  nonché  del controricorso e della memoria illustrativa, in cui è stata chiesta la distrazione.
Alla  proposizione  di  tale  istanza  ha  fatto  seguito  l’apertura d’ufficio di un sub -procedimento (appendice), innestato sul procedimento originario come iscritto a ruolo.
CONSIDERATO CHE
Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza  sollecitatoria  del  potere  della  Corte  di  emendare, anche d’ufficio,  gli  errori  materiali,  come  appunto  previsto  dalla novellata previsione di cui all’art. 391 -bis ,  primo comma, c.p.c., secondo  cui  la  correzione  del  provvedimento  della  Corte  di
cassazione  può  essere  chiesta  e  può  essere  anche  rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Per  effetto  dell’apertura  d’ufficio  di  un  sub -procedimento innestato  sul  procedimento  principale,  la  predetta  istanza  si  è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1478 del 21/01/2025; Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza  n.  17565  del  31/05/2022;  Sez.  6-2,  Ordinanza  n. 30651 del 25/11/2019).
All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art.  380 -bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
Tanto premesso, si rileva che l’omissione relativa alla distrazione effettivamente sussiste, poiché il difensore del controricorrente  aveva  specificamente  chiesto  che  le  spese  del procedimento  di  legittimità  fossero  distratte  in  suo  favore  nel controricorso  e,  poi,  nella  memoria  ex  art.  380bis .1.  c.p.c. (procedimento  trattato  nell’adunanza  camerale  del  18  febbraio 2025 e definito con l’ordinanza di cui in epigrafe).
A tale  omissione va  posto  rimedio  proprio  con  lo  strumento correttivo  (Cass.  Sez.  2,  Ordinanza  n.  13923  del  22/05/2023; Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3566  del 24/02/2016;  Sez. U,  Sentenza n. 16037  del 7/07/2010).
Non  vi  è  luogo  a  provvedere  sulla  regolamentazione  delle spese del procedimento. Infatti, premesso che nel caso in esame
l’emenda è avvenuta d’ufficio in conseguenza della mera sollecitazione della parte interessata, in ogni caso, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in alcuna ipotesi è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure in quella in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5196/2025,  pubblicata  il  27  febbraio  2025,  nel  senso  che  nel dispositivo, dopo le parole ‘oltre accessori come per legge’, siano aggiunte  e  debbano  intendersi  le  parole  ‘con  distrazione  a vantaggio del difensore dichiaratosi anticipatario’.
Manda  alla Cancelleria per i conseguenti provvedimenti attuativi.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda Sezione civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME