Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
R.G.N. 31652/21
C.C. 15/10/2025
Correzione errore materiale – Omissione – Distrazione spese
ORDINANZA
sull’istanza relativa al procedimento (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura notarile per atto pubblico del 7 dicembre 2021, rep. n. 4776, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del dott. NOME COGNOME;
-controricorrente –
e
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimata –
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5196/2025, pubblicata il 27 febbraio 2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con istanza depositata il 27 marzo 2025, il controricorrente ha segnalato l’omissione nell’ordinanza di questa Corte n. 5196 del 27 febbraio 2025 della dichiarazione di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, che ne aveva avanzato rituale richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c. sia nelle conclusioni del controricorso sia nella memoria illustrativa.
All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda nonché del controricorso e della memoria illustrativa, in cui è stata chiesta la distrazione.
Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’apertura d’ufficio di un sub -procedimento (appendice), innestato sul procedimento originario come iscritto a ruolo.
CONSIDERATO CHE
Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 -bis , primo comma, c.p.c., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di
cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Per effetto dell’apertura d’ufficio di un sub -procedimento innestato sul procedimento principale, la predetta istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1478 del 21/01/2025; Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019).
All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
Tanto premesso, si rileva che l’omissione relativa alla distrazione effettivamente sussiste, poiché il difensore del controricorrente aveva specificamente chiesto che le spese del procedimento di legittimità fossero distratte in suo favore nel controricorso e, poi, nella memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. (procedimento trattato nell’adunanza camerale del 18 febbraio 2025 e definito con l’ordinanza di cui in epigrafe).
A tale omissione va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13923 del 22/05/2023; Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/07/2010).
Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese del procedimento. Infatti, premesso che nel caso in esame
l’emenda è avvenuta d’ufficio in conseguenza della mera sollecitazione della parte interessata, in ogni caso, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in alcuna ipotesi è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure in quella in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5196/2025, pubblicata il 27 febbraio 2025, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole ‘oltre accessori come per legge’, siano aggiunte e debbano intendersi le parole ‘con distrazione a vantaggio del difensore dichiaratosi anticipatario’.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti provvedimenti attuativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME