Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10524 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15327-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– resistente – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letta l’istanza con la quale la società ricorrente ha chiesto disporsi la correzione dell’errore materiale asseritamente esistente nell’ordinanza n. 10785/2023, pronunciata da questa Corte in data 21/4/2023 a definizione del ricorso n. 22249/2016 RG, nella parte in cui, condannando la procedura resistente al rimborso delle spese del giudizio, ne ha liquidato l’ammontare in €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori , anziché in €. 14.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori ;
letta la memoria difensiva con la quale la procedura resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza ;
ritenuto che: al di là delle ragioni addotte nell’istanza, che non trovano alcun riscontro nella motivazione dell’ordinanza, la correzione dell’errore materiale può essere disposta dalla Corte anche d’ufficio e senza limiti di tempo (art. 391 bis , comma 1°, c.p.c.); – sussiste, in effetti, nell’ordinanza sopra indicata, un errore materiale nella parte in cui la stessa, nel dispositivo, ad onta di quanto riportato nel verbale della relativa camera di consiglio, risulta aver condannato la procedura soccombente al rimborso delle spese di lite nella misura di €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, anziché in quella corrispondente all’effettiva e, dunque, corretta decisione assunta sul punto dalla Corte, pari ad €. 10.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%;
letti gli artt. 391 bis e 287 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte così provvede: dispone la correzione de ll’ errore materiale contenuto nell’ordinanza indicata in premessa nella parte in cui la stessa, in dispositivo, risulta aver condannato la procedura soccombente al rimborso delle spese di lite nella misura di €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, anziché nella misura corretta di €. 10.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.
Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Prima