Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34495 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19530/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria per la gestione del credito DO BANK s.p.a;
– intimate – avverso l’ordinanza n. 18514/2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione, pubblicata in data 08/07/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione di vari errori materiali contenuti nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 18514/2024 .
In particolare, la ricorrente assume che: a) al punto n. 1 di pagina 2, nella frase ‘con sentenza del 2019 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., poi confluita nella RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE‘ vi sono i seguenti errori: la sentenza di che trattasi è riferibile all’ anno 2017 e non 2019, ed il Tribunale è quello di Cassino e non di Teramo; la domanda è stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, non dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e per essa quale mandataria per la gestione del credito RAGIONE_SOCIALE, non nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, (poi confluita nella RAGIONE_SOCIALE);
b) al punto n. 1 di pagina 2, vanno espunte le parole ‘pari a euro 21.142,57’ ; c) al punto n. 3 di pagina 2, nella frase ‘con sentenza del 12.11.19, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE‘ , vi sono i seguenti errori: la sentenza della Corte di Appello di Roma è datata 04/06/2020 e non 12/11/2019 (n. 2838/2020) e la Corte territoriale accoglieva (non rigettava) l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
d) al punto n. 4 di pagina 3, nella frase ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione con quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE non spiega difese’ vi sono due errori: il primo riguarda la parte che ricorre in Cassazione, in quanto è la RAGIONE_SOCIALE e non la RAGIONE_SOCIALE; il secondo riguarda la parte resistente che è la RAGIONE_SOCIALE e non la RAGIONE_SOCIALE
e) a pagina 7, nella frase ‘Cassa la sentenza i mpugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione’ è errata la Corte territorialmente competente; la causa deve essere rinviata dinnanzi la Corte d’Appello di Roma e non quella de L’Aquila .
Con ordinanza interlocutoria depositata il 4.4.2025 il collegio rinviava la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso.
Non spiegano difese le parti intimate, alle quali il ricorso è stato regolarmente notificato.
RITENUTO CHE
Il ricorso va accolto, emergendo chiaramente dall’ordinanza impugnata tutti gli errori materiali segnalati.
Al riguardo, non è dubbio che vengano in rilievo errori materiali, trattandosi di sviste o lapsus calami circa l’indicazione delle parti in causa, del provvedimento impugnato in appello e dei dati di causa, come si evince agevolmente dalla lettura degli atti di causa.
Pertanto, deve procedersi alla correzione dei suddetti errori materiali, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dispone la correzione dei seguenti errori materiali contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 18514/2024, depositata in data 08.07.2024:
a) al punto n. 1 di pagina 2 laddove è scritto ‘ 2019 ‘ e ‘ Teramo ‘ , deve leggersi ed intendersi ‘ 2017 ‘ e ‘ Cassino ‘ ; laddove è scritto ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi confluita nella RAGIONE_SOCIALE ‘, deve leggersi ed intendersi ‘ RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e per essa quale mandataria per la gestione del credito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ;
b) al punto n. 1 di pagina 2, vanno espunte le parole ‘ pari a euro 21.142,57’; c) al punto n. 3 di pagina 2, laddove è scritto ‘ con sentenza del 12.11.19, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE‘, deve leggersi ed intendersi ‘ con sentenza del 4.6.2020, la Corte territoriale accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ ;
d) al punto n. 4 di pagina 3, laddove è scritto ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, deve leggersi ed intendersi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ;
e) a pagina 7 , laddove è scritto ‘Corte d’appello dell’Aquila’, deve leggersi ed intendersi ‘Corte d’appello di Roma’ .
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza a margine del provvedimento oggetto di correzione.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME