Correzione Errore Materiale: Quando un Dettaglio Fa la Differenza
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Ogni parola in un atto giudiziario ha un peso e un significato specifico. Ma cosa succede quando, per una svista, viene commesso un errore? L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda uno strumento agile ed efficace per rimediare: la correzione errore materiale. Questo caso dimostra come un dettaglio apparentemente piccolo, come l’errata identificazione di un soggetto, possa essere rettificato senza dover rimettere in discussione l’intera decisione.
I Fatti del Caso: Un Errore nell’Identificazione del Debitore
La vicenda nasce da una precedente ordinanza della stessa Corte di Cassazione, la n. 17071/2024. In tale provvedimento, la Corte aveva condannato una delle parti al pagamento delle spese legali a favore di tre persone. Tuttavia, nel dispositivo della decisione, la parte soccombente era stata erroneamente identificata come una generica “società”, anziché con il nome e cognome della persona fisica effettivamente coinvolta nel giudizio.
Di fronte a questa imprecisione, che avrebbe potuto creare seri problemi in fase di esecuzione del provvedimento, le parti vittoriose hanno presentato un’istanza formale alla Corte, chiedendo appunto la correzione errore materiale ai sensi dell’art. 391 bis del codice di procedura civile.
La Decisione della Corte sulla Correzione Errore Materiale
La Corte Suprema ha esaminato l’istanza e l’ha ritenuta fondata. I giudici hanno constatato che, effettivamente, nel dispositivo dell’ordinanza precedente le spese di lite erano state poste a carico di una non meglio specificata “società”, mentre avrebbero dovuto essere addebitate a una precisa persona fisica, parte del processo.
L’errore era evidente e non incideva sulla sostanza della decisione, che rimaneva valida nel suo contenuto. Pertanto, la Corte ha accolto la richiesta e ha disposto la rettifica del dispositivo. La soluzione è stata semplice e chirurgica: ordinare la cancellazione (tecnicamente, l'”espunzione”) della parola “<>”, lasciando invariato tutto il resto del provvedimento. La Cancelleria è stata poi incaricata di eseguire materialmente la modifica sull’atto originale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda sulla natura stessa dell’istituto della correzione dell’errore materiale. Questo strumento processuale è pensato proprio per emendare sviste, lapsus o errori di calcolo che non intaccano il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione. In questo caso, era palese che l’intenzione dei giudici fosse quella di condannare la persona fisica, e l’uso del termine “società” era un mero refuso. Ricorrere a un mezzo di impugnazione ordinario sarebbe stato sproporzionato e contrario ai principi di economia processuale. L’art. 391 bis c.p.c. fornisce la via più rapida ed efficiente per garantire che il provvedimento giudiziario sia formalmente corretto e pienamente eseguibile, ripristinando la coerenza tra la volontà del giudice e il testo scritto della decisione.
Conclusioni
Questo caso, nella sua semplicità, è emblematico dell’importanza della precisione formale negli atti giudiziari e dell’efficacia degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per sanare le imperfezioni. Una condanna alle spese rivolta a un soggetto inesistente o errato è, di fatto, ineseguibile. La procedura di correzione errore materiale permette di risolvere tali problemi rapidamente, assicurando che i diritti riconosciuti in una sentenza possano essere effettivamente tutelati. L’ordinanza ribadisce che la giustizia non è solo sostanza, ma anche forma, e che la cura dei dettagli è essenziale per la sua piena attuazione.
Che cos’è la procedura di correzione di errore materiale secondo quanto emerge dall’ordinanza?
È un procedimento legale, previsto dall’art. 391 bis c.p.c., che consente di rettificare errori evidenti (come sviste o refusi) in un provvedimento giudiziario senza modificarne la sostanza decisionale.
Qual era l’errore specifico che ha portato alla richiesta di correzione?
L’errore consisteva nell’aver indicato nel dispositivo di una precedente ordinanza che le spese legali erano a carico di una generica “società”, anziché della corretta persona fisica che era parte del giudizio.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha accolto la richiesta, ha riconosciuto l’errore e ha ordinato la correzione del dispositivo mediante la semplice cancellazione della parola errata “società”, lasciando invariato il resto del provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27323 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27323 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
NOME, COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-già ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-già intimati- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17071/2024 depositata il 20/6/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I signori NOME, NOME e NOME COGNOME propongono istanza di correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. del dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 17071/2024, recante la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in loro favore e a carico della ricorrente, quest’ultima erroneamente indicata come <> in luogo della persona fisica sig. NOME COGNOME.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’istanza è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. Nel dispositivo dell’ordinanza n. 17071/2024 le spese del giudizio di cassazione risultano effettivamente poste a carico della ricorrente, erroneamente indicata come <> in luogo della persona fisica sig. NOME COGNOME.
Va pertanto disposta la richiesta correzione di errore materiale affettante il dispositivo dell’ordinanza de qua mediante l’espunzione della parola <>, fermo il resto.
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza Cass. n. 17071/2024 venga materialmente corretto mediante l’espunzione della parola <>, fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196quinquies , 5° comma, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, il 30/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME