Correzione Errore Materiale: Quando la Corte si Corregge da Sola
Nel complesso mondo della giustizia, anche un piccolo errore di battitura può avere conseguenze significative. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda uno strumento agile ed efficace per rimediare a questi inconvenienti: la correzione errore materiale. Questo caso dimostra come la Corte di Cassazione possa intervenire d’ufficio per rettificare un proprio provvedimento, garantendo così certezza e coerenza.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da un giudizio di legittimità tra un cittadino e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al termine del procedimento, la Corte di Cassazione emetteva un’ordinanza. Tuttavia, all’interno di questo provvedimento, sia nella parte motiva che nel dispositivo finale (la parte che contiene la decisione concreta), veniva erroneamente indicato il Ministero della Giustizia come parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali.
L’errore era palese: il Ministero della Giustizia non era mai stato parte del giudizio. La parte effettivamente convenuta era, sin dall’inizio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Su sollecitazione della parte ricorrente, la Corte ha quindi avviato il procedimento per correggere questa svista.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
La Corte ha ritenuto che la richiesta del ricorrente offrisse l’occasione perfetta per esercitare il proprio potere officioso di correzione. Questo significa che il giudice può agire di propria iniziativa, senza attendere una formale istanza, quando rileva un errore materiale.
L’errore è stato definito un ‘mero refuso’, ovvero una semplice svista di scrittura. L’identità della parte corretta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, era infatti chiaramente desumibile sia dall’intestazione del provvedimento originale sia dagli atti processuali depositati. Non vi era, quindi, alcun dubbio su chi fosse il reale soggetto del contendere.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è stata lineare e pragmatica. I giudici hanno rilevato che l’errata indicazione del Ministero della Giustizia al posto del Ministero dell’Economia e delle Finanze costituiva un classico errore materiale, come previsto dall’art. 391 bis del codice di procedura civile. Tale errore non incideva sulla sostanza della decisione presa, ma solo sulla sua corretta formulazione. Poiché l’errore era evidente e facilmente riscontrabile dalla lettura degli atti, la Corte ha concluso che fosse necessario disporre la correzione per ristabilire la coerenza tra la volontà decisionale e il testo scritto del provvedimento. Questo intervento serve a prevenire problemi esecutivi e a garantire la piena conformità della decisione alla realtà processuale.
Le conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, è di grande importanza pratica. Dimostra l’efficienza del meccanismo della correzione dell’errore materiale, uno strumento che permette di sanare le imprecisioni senza dover intraprendere un nuovo e lungo percorso giudiziario. Ribadisce inoltre che la giustizia possiede gli anticorpi per auto-correggersi, garantendo che le decisioni siano non solo giuste nel merito, ma anche formalmente accurate. Per i cittadini e gli operatori del diritto, ciò rappresenta una garanzia di certezza e affidabilità del sistema giudiziario, capace di rimediare prontamente ai propri, inevitabili, refusi.
Cosa si intende per correzione di errore materiale?
È una procedura che consente di correggere errori di battitura, di calcolo o altre sviste evidenti contenute in un provvedimento giudiziario, senza alterarne il contenuto decisionale sostanziale.
La Corte può correggere un proprio errore di sua iniziativa?
Sì, la Corte può agire d’ufficio, cioè di propria iniziativa, per correggere un errore materiale, come avvenuto in questo caso in cui ha esercitato il suo ‘potere officioso’ per rettificare l’indicazione della parte processuale.
Qual era l’errore specifico corretto in questa ordinanza?
L’errore consisteva nell’aver indicato il ‘Ministero della Giustizia’ come parte soccombente nel dispositivo e nella motivazione di una precedente ordinanza, al posto del corretto ‘Ministero dell’Economia e delle Finanze’, che era l’effettiva parte del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25202 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 4035/2023 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 28101/2024, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente
tra
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal Presidente NOME COGNOME che ha nominato sé stesso in sostituzione del precedente relatore, assente per impedimento;
rilevato che è stata sollecitata la correzione di ufficio dell’errore materiale dell’ordinanza n. 28101/2024 di questa Corte, con riferimento all’indicazione, nel dispositivo, del Ministero della
Giustizia quale intimato soccombente condannato al pagamento delle spese processuali, in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
ritenuto che l’istanza del ricorrente offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione dell’errore materiale, poiché, effettivamente, come emerge dagli atti e dall’intestazione stessa del provvedimento (v. pag. 1), la parte intimata è il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non il Ministero della Giustizia, come erroneamente indicato nella parte motiva (v. pagg. 2 e 3) e nel dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata, trattandosi di un mero refuso;
visto l’art. 391 bis c.p.c.
P.Q.M.
dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 28101/2024 nel senso che a pag. 2 righi 2 e 3, a pag. 3 righi 3 e 13, nonché a pag. 7 nel terzo rigo del dispositivo, in luogo delle parole ‘ Ministero della Giustizia ‘ deve leggersi ‘ Ministero dell’Economia e delle Finanze ‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione