Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3866 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3866 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 2271-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
INGRASSIA NOME COGNOME;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 38201/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/12/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Il RAGIONE_SOCIALE, controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 38201 del 2021, ha chiesto la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza nella parte in cui, nel dispositivo a pag. 7, in seguito alla statuizione di condanna e liquidazione dell e spese, è scritto ‘da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario’, mediante eliminazione di tale espressione.
NOME COGNOME, ricorrente nel giudizio definito con la citata ordinanza, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.
Considerato che:
Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto RAGIONE_SOCIALE formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).
Nel caso in esame, considerato che l’AVV_NOTAIO era del tutto estraneo al giudizio e che il RAGIONE_SOCIALE era difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, appare evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza quando nel dispositivo ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali prevedendo la distrazione delle stesse in favore di una persona estranea al giudizio.
Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza mediante l’eliminazione, nel dispositivo a pag. 7, dell’inciso ‘da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario’.
Deve inoltre correggersi il dispositivo nella parte in cui, nella liquidazione delle spese di lite, è scritto ‘euro 200 per esborsi’, anziché ‘spese prenotate a debito’, come previsto dall’art. 158, d.P.R. n. 115 del 2002.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza Cass. n. 38201 del 2021 sia corretta nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale RAGIONE_SOCIALE predetta ordinanza.
Così deciso nell’adunanza camerale del 14.12.2022