Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
BANCO DI SARDEGNA SPA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-già ricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5577/2025 depositata il 3.3.2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 5577/2025 emessa
dalla Corte di Cassazione -Prima Sezione Civile -il 3.3.2025 con cui veniva respinto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 22.4.2020 e condannata « la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO antistatario NOME COGNOME », poiché in tale ordinanza è stato per errore materiale indicato il nome dell’AVV_NOTAIO antistatario «NOME COGNOME» al posto di quello corretto «NOME COGNOME»;
la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie;
Considerato che, il ricorso è stato notificato a controparte il 10.3.2025 :
può procedersi alla richiesta correzione concretando quello indicato un mero errore materiale,
In conclusione:
-l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n.5577/2025 di questa Corte (pag. 12) è scritto:
in parte motiva « Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’AVV_NOTAIO che ne ha fatto richiesta » deve leggersi ed intendersi « Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’AVV_NOTAIO che ne ha fatto richiesta ».
nel dispositivo « condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge,
con attribuzione all’AVV_NOTAIO antistatario NOME COGNOME » deve leggersi ed intendersi « condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO antistatario NOME COGNOME »
non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v.Cass. n. 12184 del 2020).
dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n.5577/2025 di questa Corte (pag.12) ove è scritto:
in parte motiva ove è scritto: « Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’AVV_NOTAIO che ne ha fatto richiesta »
deve leggersi ed intendersi: « Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’AVV_NOTAIO che ne ha fatto richiesta ».
b) nel dispositivo ove è scritto: « condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO antistatario NOME AVV_NOTAIO »
deve leggersi ed intendersi: « condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO antistatario NOME COGNOME ».
Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile il 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME