Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 11277 – 2023 R.G.
tra
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 04797200823 -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
ISTANTE (in sede di correzione di errore materiale)
e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE -c.f. 04351180825 -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA (in sede di correzione di errore materiale)
RAGIONE_SOCIALE p.i.v.a./c.f. P_IVA –
INTIMATA (in sede di correzione di errore materiale)
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA (in sede di correzione di errore materiale) per la correzione dell’errore materiale inficiante l’ordinanza n. 10660/2023 di questa Corte, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024 dal AVV_NOTAIO,
RILEVATO E RITENUTO CHE
Con ordinanza n. 10660/2023 questa Corte ha, peraltro, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 412/2017 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha formulato istanza, affinché venga disposta d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 10660/2023, siccome inficiata nel dispositivo da errore materiale.
Con nota in data 24.5.2023 del Presidente di questa sezione si è disposto farsi luogo alla correzione d’ufficio dell’ordinanza n. 10660/2023 di questa Corte.
Soccorre l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di correzione degli errori materiali, l ‘ inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis , comma 1, cod. proc. civ., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d ‘ ufficio le proprie statuizioni,
purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l ‘ intervento emendativo, prevalendo l ‘ esigenza di rimediare all ‘ incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 13.2.2023, n. 4353) .
Le ulteriori parti costituite del giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., definito con l’ordinanza n. 10660/20 23 -cui l’istanza di correzione e la data dell’adunanza camerale risultano ritualmente notificate – non hanno svolto difese.
Ricorre senza dubbio l’indicato errore materiale, sicché nulla osta alla correzione dell’anzidetta ordinanza n. 10660/2023.
Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438) .
Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile l’art. 13, 1° co. quater , del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi, così come corregge, l ‘ordinanza n. 10660/2023 della prima sezione civile di questa Corte, nel senso che laddove, nel dispositivo, è scritto ‘ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi d ell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto’,
debba leggersi ed intendersi ‘ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto ‘;
dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies , ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo all’ordinanza n. 10660/2023 (ordinanza da correggere) della prima sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte