Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
nel procedimento r.g.12895/2023
proposto per la correzione d’ufficio di errore materiale contenuto nell’ordinanza n.7377/2023, pronunciata nel procedimento r.g. 22105/2021, a sua volta relativo alla correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione sez.VI-1 civile emessa il 25.2.2021 e depositata il 5.8.2021 nel procedimento r.g. n. 29868/2019, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– resistente udita la Consigliera relatrice NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26.6.2024
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
-premesso che su istanza proposta da ll’ AVV_NOTAIO, quale rappresentante e difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento per correzione errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RG questa Corte ha emesso ordinanza n. 7377/2023 per procedere alla correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione sez.VI-1 civile emessa il 25.2.2021 e depositata il 5.8.2021 «nel procedimento r.g. n. 29868/2019»; -premesso altresì che questa Corte con ordinanza n. 7377/2023, statuiva di accogliere « l’istanza di correzione dell’errore contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge”, siano aggiunte le parole “con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO »;
premesso ancora che l ‘Ufficio ha segnalato la presenza di un ulteriore errore, poiché l’ordinanza da correggere è indicata come n. 22435/2021 e non con il corretto n. 22345/2021;
-considerato che occorre, pertanto, procedere a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n.7377/2023, nei seguenti termini: a pag. 2, la dizione: « Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole
“condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge ‘ siano aggiunte le parole “con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO », sia corretta con la dizione: « Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22345/2021 della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 eur o per esborsi) oltre accessori come per legge’ siano aggiunte le parole “con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO ‘ », mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull’originale dell’ordinanza;
ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020).
P.Q.M .
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n.7377/2023, sia corretta nei seguenti termini: a pag. 2, la dizione: « Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 eur o per esborsi) oltre accessori come per legge’ siano aggiunte le parole “con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO », sia corretta con la dizione: « Acco glie l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22345/2021 della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come
per legge’ siano aggiunte le parole “con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO‘ ».
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione