Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17445/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -resistente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22011/2023 depositata il 24/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio, rilevato che l’ordinanza n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, è affetta da alcuni errori materiali frutto di una mera svista;
che, infatti, nonostante tutti i motivi del ricorso svolti dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE siano stati dichiarati inammissibili o infondati ed il ricorso rigettato e nonostante nella parte motiva le spese di lite fossero state chiaramente accollate alla parte soccombente, nel dispositivo, le spese sono state poste a carico della banca, erroneamente qualificata come ‘ricorrente’, mentre era ‘controricorrente’ ed il contributo ex art. 13 comma 1° DPR 115/02 è stato posto a carico di ‘entrambe le parti’ anziché a carico della sola soccombente RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE;
che tali errori sono emendabili con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391 c.p.c.;
che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 9438/2002; conf. 10203/2009) ha già più volte enunciato il principio di diritto secondo cui ‘Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o “lapsus calami”, ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ.’;
P.Q.M.
Visti gli artt. 287 e 391 c.p.c.
Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, nel senso che, alla riga 2,
ove è scritto ‘banca ricorrente’, deve leggersi ‘ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘, e, alla riga 7 (pag. 8), ove è scritto ‘entrambe le parti’ deve leggersi ‘parte ricorrente’.
Manda la cancelleria perché provveda ad annotare la presente correzione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile