Correzione Errore Materiale: Quando la Corte Sbaglia e si Corregge
Nell’immaginario comune, la decisione di un giudice, specialmente quella della Suprema Corte di Cassazione, è definitiva e inappellabile. Tuttavia, anche i giudici sono esseri umani e possono commettere errori. Non parliamo di errori di valutazione, ma di semplici sviste materiali. La legge prevede uno strumento agile per rimediare: la correzione errore materiale. Una recente ordinanza della Cassazione ci offre un esempio lampante di come funziona questo meccanismo, dimostrando che l’obiettivo del sistema è la giustizia sostanziale, anche a costo di ammettere e correggere i propri passi falsi.
I Fatti del Caso: Un Errore di Scrittura nel Dispositivo
La vicenda trae origine da un contenzioso tra una società di costruzioni in liquidazione e un noto istituto bancario. La società aveva presentato ricorso in Cassazione, ma le sue motivazioni erano state giudicate inammissibili e infondate. Di conseguenza, il ricorso era stato rigettato. Fin qui, tutto secondo la normale prassi giudiziaria.
Il problema è sorto nella stesura della parte finale dell’ordinanza, il cosiddetto “dispositivo”. Sebbene le motivazioni indicassero chiaramente la sconfitta della società ricorrente, il dispositivo conteneva due errori palesi:
1. Condannava la banca (che in realtà aveva vinto) al pagamento delle spese legali.
2. Poneva il contributo unificato a carico di “entrambe le parti”, anziché della sola parte soccombente, come prevede la legge.
Si è trattato di un classico “lapsus calami”, un errore di penna che ha invertito i ruoli delle parti nella condanna alle spese.
La Procedura di Correzione Errore Materiale in Cassazione
Di fronte a un errore così evidente, la Corte non ha avuto bisogno di un nuovo processo o di un complesso iter di impugnazione. Ha attivato la procedura di correzione errore materiale prevista dagli articoli 287 e 391 del Codice di Procedura Civile.
Questo istituto permette di emendare quegli errori che non incidono sul contenuto logico-giuridico della decisione, ma solo sulla sua rappresentazione grafica. La Corte ha rilevato che l’ordinanza precedente era “affetta da alcuni errori materiali frutto di una mera svista”. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le Sezioni Unite n. 9438/2002), ha ribadito un principio fondamentale: quando il dispositivo, per una semplice svista, inverte il nome del vincitore con quello del soccombente nella condanna alle spese, si è in presenza di un errore materiale correggibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della correzione sono lineari e si fondano sulla coerenza interna del provvedimento. La parte motiva dell’ordinanza originale aveva chiaramente stabilito che il ricorso della società edile era da rigettare. Secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), chi perde la causa paga le spese. Pertanto, la condanna alle spese non poteva che essere a carico della società ricorrente.
Il dispositivo, contraddicendo palesemente le motivazioni, era il risultato di un errore formale e non di una mutata volontà del giudice. La correzione, quindi, non ha modificato la decisione, ma l’ha semplicemente allineata a quanto era stato effettivamente deliberato dal Collegio. L’ordinanza di correzione ha quindi disposto che, dove era scritto “banca ricorrente”, si dovesse leggere “ricorrente Società Costruzioni s.r.l. in liquidazione” e, dove era scritto “entrambe le parti”, si leggesse “parte ricorrente”.
Conclusioni: L’Importanza della Procedura di Correzione
Questo caso sottolinea l’efficienza e la razionalità del nostro sistema processuale. La procedura di correzione errore materiale è uno strumento prezioso che garantisce la coerenza e l’accuratezza formale degli atti giudiziari. Permette di rimediare a sviste umane in modo rapido ed efficace, senza la necessità di avviare nuovi e lunghi procedimenti di impugnazione. In questo modo, si tutela la certezza del diritto e si assicura che il contenuto della decisione giudiziaria sia espresso in modo corretto, rispecchiando fedelmente la volontà del giudice e garantendo che la giustizia, alla fine, prevalga anche sugli errori di battitura.
Che cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È una svista puramente formale, come un errore di calcolo o di trascrizione, che non altera il contenuto logico della decisione del giudice. Nel caso specifico, si è trattato dell’inversione dei nomi della parte vincitrice e di quella perdente nella condanna al pagamento delle spese legali.
Come viene corretto un errore materiale dalla Corte di Cassazione?
La Corte utilizza una procedura specifica prevista dagli articoli 287 e 391 del Codice di Procedura Civile. Emette una nuova ordinanza che indica esplicitamente le modifiche da apportare al testo originale, senza dover avviare un nuovo processo. La cancelleria provvede poi ad annotare la correzione sull’atto originale.
Chi deve pagare le spese legali in un processo civile?
Il principio generale, confermato in questa ordinanza, è quello della soccombenza: la parte che perde la causa è tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte vincitrice. L’errore dell’ordinanza iniziale era proprio quello di aver violato questo principio a causa di una svista.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33732 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17445/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -resistente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22011/2023 depositata il 24/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio, rilevato che l’ordinanza n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, è affetta da alcuni errori materiali frutto di una mera svista;
che, infatti, nonostante tutti i motivi del ricorso svolti dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione siano stati dichiarati inammissibili o infondati ed il ricorso rigettato e nonostante nella parte motiva le spese di lite fossero state chiaramente accollate alla parte soccombente, nel dispositivo, le spese sono state poste a carico della banca, erroneamente qualificata come ‘ricorrente’, mentre era ‘controricorrente’ ed il contributo ex art. 13 comma 1° DPR 115/02 è stato posto a carico di ‘entrambe le parti’ anziché a carico della sola soccombente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
che tali errori sono emendabili con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391 c.p.c.;
che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 9438/2002; conf. 10203/2009) ha già più volte enunciato il principio di diritto secondo cui ‘Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o “lapsus calami”, ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ.’;
P.Q.M.
Visti gli artt. 287 e 391 c.p.c.
Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, nel senso che, alla riga 2,
ove è scritto ‘banca ricorrente’, deve leggersi ‘ricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione’, e, alla riga 7 (pag. 8), ove è scritto ‘entrambe le parti’ deve leggersi ‘parte ricorrente’.
Manda la cancelleria perché provveda ad annotare la presente correzione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile