Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33235 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23349/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
avente ad oggetto la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, n. 17104/2018, depositata il 28/06/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
viene chiesta la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 17104/2018 di questa Corte che liquidava nuovamente i compensi professionali degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari, erroneamente distraendo tutte e quattro le fasi di giudizio in favore di tutti e tre i suddetti AVV_NOTAIO, senza distinzione tra le prime tre fasi (due di merito e una di legittimità), per le quali risultavano essere antistatari i soli AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME, e l’ultima fase di legittimità, nella quale era presente anche l’AVV_NOTAIO ;
ritenuto che trattasi di errore materiale (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868);
conseguentemente va disposta la correzione, come da proposta del relatore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 17104 del 2018 aggiungendosi, a p. 4 in dispositivo, dopo la frase «condanna il ministero alle spese di legittimità in euro 1.467», la seguente frase: «con distrazione dei compensi afferenti le due fasi di merito e la prima fase di legittimità in favore degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME; con distrazione dei compensi afferenti l’ultima fase di legittimità in favore degli AVV_NOTAIO NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME».
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda