Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11884 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11884 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18921/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in NAPOLI, CENTRO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
Per la correzione di errore materiale della ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25448/2023 depositata il 30/08/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
La Corte, letto il ricorso depositato da NOME COGNOME avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 25448/2023 depositata il 30.08.2023,
che ha cassato il d ecreto della Corte d’Appello di Napoli n. 3686/2021, depositato il 26.10.2021;
RILEVATO CHE:
viene chiesta la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 25448 del 30.08.2023 di questa Corte, che per quanto interessa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente che ne aveva fatto richiesta;
-l’istanza di correzione proposta da ll’assistito, NOME COGNOME , è inammissibile per difetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione il solo difensore in proprio (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 – 01);
-tuttavia, l’inammissibilità dell’istanza proposta dalla parte non impedisce a questa Corte di rilevare d’ufficio il chiaro errore materiale (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’ art. 391 bis comma 1 cpc.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza;
Dispone di ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 25448/2023 depositata il 30.082023 sia corretta nel senso per cui, alla pagina 5 penultimo rigo dopo la parola ‘ soccombenza ‘ e a pag. 6 dopo le parole ‘ euro 30,00 per esborsi ‘ siano inserite le seguenti parole: ‘ con distrazione, per tutte le spese, in favore dell’AVV_NOTAIO antistatario NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta ‘ .
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.