Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11971 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso ex art 391bis , comma 1, c.p.c. iscritto al n. 22422/2024 R.G. proposto da
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore
-intimate- per la correzione del DECRETO della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 25830/2024 depositato il 27 settembre 2024
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
●rilevato che:
il Comune di Calvi Risorta (CE), ricorrente per cassazione nel procedimento iscritto al n. 25506/2023 R.G., definito con decreto di estinzione n. 25830/2024 del 26 settembre 2024, depositato il giorno successivo, ha chiesto la correzione del citato
provvedimento, in quanto asseritamente affetto da errore materiale nell’indicazione dell’importo delle spese processuali poste a suo carico, liquidate in 29.000, anziché in 2.900 euro;
-il ricorso è stato notificato in data 28 ottobre 2024 all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, altre parti del suddetto procedimento, le quali sono entrambe rimaste intimate;
●considerato che:
-a norma dell’art. 391 -bis , comma 1, primo periodo, c.p.c., al ricorso per la correzione di errori materiali contenuti in sentenze, ordinanze o decreti pronunciati da questa Corte si applicano gli artt. 365 e seguenti dello stesso codice, e quindi anche l’art. 369, comma 2, n. 2), il quale prescrive che insieme con il ricorso venga depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica del provvedimento cui esso si riferisce (cfr., sull’argomento, Cass. n. 12983/2020, Cass. n. 15238/2015);
il Comune di Calvi Risorta non ha provveduto a tanto, onde il ricorso in oggetto va incontro a una declaratoria di improcedibilità;
-l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 -bis , comma 1, c.p.c. comunque non impedisce alla Corte di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purchè sia stato instaurato il contraddittorio e sussistano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza fra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4353/2023);
nel caso di specie, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti delle parti legittimate a interloquire; inoltre, dall’esame del fascicolo relativo al procedimento summenzionato emerge chiaramente che, a fronte di un valore della controversia indicato in 109.810,46 euro, le spese sono state liquidate in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate in 29.000 euro, anzichè in 2.900 euro, a causa dell’inavvertita aggiunta di uno zero dovuta
a un mero refuso (per un’analoga fattispecie vedasi Cass. n. 2382/2023);
-alla luce di quanto precede, può, dunque, disporsi d’ufficio la correzione del provvedimento dianzi richiamato;
non deve statuirsi in ordine alle spese del presente procedimento, in ragione della sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024);
P.Q.M.
dispone la correzione del decreto n. 25830/2024 pronunciato da questa Corte il 26 settembre 2024, depositato il giorno successivo, nel senso che, laddove è scritto , deve leggersi e intendersi ; manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del citato provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione