Correzione Errore Materiale: Quando la Cassazione Corregge i Propri Sbagli
Nel sistema giuridico, l’ideale di perfezione degli atti giudiziari si scontra talvolta con la realtà dell’errore umano. Anche i giudici della Corte Suprema di Cassazione possono commettere sviste. Cosa succede, però, quando un’ordinanza contiene un errore palese che, pur non intaccando la sostanza della decisione, rischia di creare confusione e paralizzare il corso della giustizia? Il nostro ordinamento prevede uno strumento agile ed efficace: la correzione errore materiale. Un recente provvedimento della Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funziona questo meccanismo, dimostrando la capacità del sistema di auto-emendarsi.
Il Contesto del Caso: Un Rinvio al Giudice Sbagliato
La vicenda trae origine da un ricorso in materia di protezione internazionale. Un cittadino straniero aveva impugnato una decisione a lui sfavorevole, portando il caso fino al vaglio della Suprema Corte. Quest’ultima, con una precedente ordinanza, aveva accolto le sue ragioni, annullato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio della causa a un altro giudice per un nuovo esame.
Fin qui, tutto secondo la prassi. Tuttavia, nel dispositivo dell’ordinanza si celava un errore: la Corte aveva indicato come giudice del rinvio la “Corte di appello di Catanzaro”, mentre il giudice funzionalmente competente era, in realtà, il “Tribunale di Reggio Calabria”. Un errore non di poco conto, che avrebbe potuto indirizzare il procedimento verso un’autorità giudiziaria errata, con conseguenti ritardi e complicazioni procedurali.
La Procedura di Correzione Errore Materiale
Di fronte a questa situazione, il ricorrente ha attivato la procedura prevista dall’articolo 391 bis del codice di procedura civile. Questo articolo consente di chiedere alla stessa Corte di Cassazione la correzione delle proprie sentenze o ordinanze affette da errori materiali o di calcolo.
È fondamentale comprendere la natura di questo rimedio. La correzione errore materiale non è un nuovo grado di giudizio né un’occasione per ridiscutere il merito della controversia. Serve esclusivamente a emendare quegli sbagli che sono frutto di una semplice “disattenzione”, come un errore di trascrizione, un nome errato o, come in questo caso, l’indicazione di un’autorità giudiziaria per un’altra, quando quella corretta è chiaramente desumibile dagli atti. L’obiettivo è ripristinare la corrispondenza tra la volontà del giudice e ciò che è stato effettivamente scritto nel provvedimento.
La Decisione della Corte Suprema e la sua Importanza
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha prontamente riconosciuto la fondatezza della richiesta. I giudici hanno qualificato l’errata indicazione del giudice del rinvio come il risultato di “mera disattenzione”, confermando che si trattava di un classico errore materiale emendabile con la procedura specifica.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e ha disposto che, nel dispositivo della precedente ordinanza, l’espressione “Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione” dovesse intendersi come “Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato”. Ha inoltre ordinato che tale correzione venisse annotata a margine dell’originale del provvedimento. Un aspetto rilevante è che la Corte ha deciso di non provvedere sulle spese del procedimento, uniformandosi a un orientamento consolidato per questo tipo di istanze meramente procedurali.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è stata concisa e lineare, basandosi sul presupposto che l’errore fosse palese e non incidesse sul percorso logico-giuridico che aveva portato alla decisione originaria. I giudici hanno rilevato che l’errore era unicamente frutto di una svista e che lo strumento della correzione era il rimedio più idoneo, rapido ed efficiente per sanare il vizio. Utilizzare questo meccanismo evita di appesantire il sistema con procedure più complesse, garantendo che la volontà del collegio giudicante, correttamente formatasi, trovi una fedele trasposizione nel testo scritto del provvedimento. La decisione di non condannare alle spese processuali si fonda sul principio che la correzione è un atto dovuto per ripristinare la correttezza formale dell’atto, non derivando da un contenzioso sostanziale tra le parti.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione negli Atti Giudiziari
Questo caso, pur nella sua semplicità, sottolinea l’importanza della precisione formale negli atti giudiziari e l’utilità degli strumenti procedurali volti a garantirla. La correzione errore materiale si rivela un meccanismo essenziale per la funzionalità del sistema giudiziario, poiché permette di risolvere rapidamente le imperfezioni senza rimettere in discussione decisioni già assunte nel merito. Dimostra, infine, come l’ordinamento sia dotato di anticorpi per sanare le proprie fallibilità, assicurando che la giustizia non solo sia fatta, ma sia anche amministrata in modo corretto ed efficiente.
Cos’è una correzione di errore materiale secondo la Corte di Cassazione?
È una procedura che permette di correggere sviste o imprecisioni evidenti in un provvedimento giudiziario, come l’errata indicazione di un nome o di un’autorità, quando tali errori sono frutto di mera disattenzione e non alterano la sostanza della decisione.
Qual era l’errore specifico oggetto della correzione in questo caso?
La Corte di Cassazione, in una sua precedente ordinanza, aveva indicato come giudice del rinvio la “Corte di appello di Catanzaro” invece del corretto “Tribunale di Reggio Calabria”, a cui la causa doveva essere rinviata per un nuovo esame.
La parte che chiede la correzione di un errore materiale deve sostenere le spese legali del procedimento?
No, in base a quanto deciso dalla Corte e alla giurisprudenza citata, in questo tipo di procedimento non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché si tratta di un rimedio volto a ripristinare la correttezza formale dell’atto giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31471 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 683-2020 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC degli avvocati NOMECOGNOME NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI COGNOME (già C.T. di COGNOME – DI REGGIO CALABRIA), presso la RAGIONE_SOCIALE UTG DI COGNOME, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso ii cui uffici domicilia in ROMA ALLA INDIRIZZO
– resistente con mandato –
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 683/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 26/11/2024
CC
per la correzione dell’ordinanza n. 13094/2021 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA, depositata il 14/05/2021, R.G.N. 683/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
COGNOME ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 13094/2021 emessa il 22 dicembre 2020 e pubblicata il 14 maggio 2021, con cui questa Corte, ha accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, nei confronti del Ministero dell’Interno e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza. La Corte, tuttavia, nel dispositivo della sentenza ha indicato quale Giudice del rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, in luogo del Tribunale di Reggio Calabria.
Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell’errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte d ispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 13094/2021 in particolare nel dispositivo (alla pagina 7, terza riga), sia corretta l’indicazione di ‘Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione’ che deve leggersi ed intendersi ‘Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato’.
Dispone l’annotazione a margine dell’originale provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.24.