Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31651 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8099/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,, in persona del legale rappres. p.t., rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
– resistente – avverso l ‘ordina nza n. 13267/2024 della Corte di Cassazione, depositata il 14.05.2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui è scritto che il terzo motivo del ricorso è inammissibile, mentre nel proseguo della motivazione e nel dispositivo esso risulta invece accolto.
Il ricorso va accolto.
In particolare, in relazione al terzo motivo del ricorso – inteso a contestare l’af fermazione operata dal giudice d’ appello circa il fatto che la mutuataria non potesse riconoscersi inadempiente perché la prestazione era stata rifiutata dalla banca – l’ordinanza impugnata ha rilevato il giudicato sul punto che il contratto non potesse considerarsi risolto, accogliendo il motivo e non già ritenendolo inammissibile come si legge nell’incipit della relativa motivazione.
Ora, l a statuizione di accoglimento del terzo motivo, e l’esame della motivazione inducono a ritenere che la parte nella quale è scritto che il motivo ‘è inammissibile’ sia frutto di un evidente mero refuso, quale error COGNOME , non essendo dubbio che tale espressione non sia frutto della volizione del giudice.
Al riguardo, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi ‘ (Cass., n. 19601/2011).
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,
chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., n. 572/2019; n. 16877/2020).
Nel caso concreto, il dispositivo di accoglimento del terzo motivo del ricorso per cassazione della RAGIONE_SOCIALE diverge chiaramente dalla statuizione limitata alla suddetta espressione ‘è inammissibile’, contenuta nella parte iniziale della relativa motivazione, la cui esplicitazione è chiaramente espressiva, come detto, della decisione di accoglimento del motivo.
Per quanto esposto, la motivazione dell’ordinanza impugnata va corretta, in conformità del ricorso.
Nulla per le spese del procedimento, considerando la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 13267/2024 – depositata il 14.05.2024 – nel senso che al rigo 14 di pag. 13 dell’ordinanza impugnata, in luogo della parola “inammissibile”, si deve leggere ed intendere la parola “fondato”.
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza a margine del provvedimento oggetto di correzione.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile il 12 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME