Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22965/2005 R.G. proposto da : NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (C.F. CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in Persona del Presidente del Consiglio pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 13925/2007 depositata il 14/06/2007.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha condannato la Presidenza del Consiglio a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 4.900,00 oltre interessi legali dalla domanda ed oltre alle spese, distratte in favore del difensore;
che la ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale, evidenziando un errore di indicazione del proprio cognome in epigrafe della sentenza in oggetto, nonché in alcune parti della sentenza;
CONSIDERATO CHE
la sentenza reca nell’intestazione come ricorrente NOME in luogo di NOME come risulta dalla documentazione allegata all’istanza di correzione materiale e che l’indicazione in epigrafe, come quelle contenute nella parte motiva, devono ritenersi dovute a errore materiale, per cui può procedersi con la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.;
che nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod proc. civ., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass., Sez. U., n. 29432/2024);
P. Q. M.
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n. 13925/2007 depositata il 14/06/2007 sia apportata nell’intestazione in luogo del cognome della ricorrente ‘ DIONISI ‘ il cog nome ‘NOME‘ e che il cognome ‘ DIONISI ‘ , indicato a pag. 2, righi 9 e 15 e a pag. 3, rigo 12, sia ugualmente corretto in ‘NOME‘ ;
dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025.