Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19512/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, ED NOME COGNOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25855/2023 depositata il 05/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME già titolare della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (cessata il 31/12/2016), hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza 25855/2023 depositata il 05/09/2023 della Seconda Sezione Civile, di questa Corte.
Sostengono le ricorrenti di aver proposto entrambe ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1161, depositata il 3 maggio 2018 che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1089 del 2012 che a sua volta aveva rigettato lal oro opposizione a decreto ingiuntivo.
L’ordinanza di cui si chiede la correzione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, chiamata a decidere anche sulle spese relative alla presente fase di legittimità.
La sopra richiamata ordinanza, però, sarebbe affetta da un errore materiale, nella parte in cui è stata pronunciata unicamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e non anche della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE, che pure aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sulla base del medesimo (e unico) ricorso e in forza della stessa procura speciale conferita al medesimo difensore.
L’errore sarebbe rinvenibile: 1 ) nell’intestazione, dove è indicata come ricorrente solo l’RAGIONE_SOCIALE e non anche della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE (pag. 1); 2) nella ricostruzione della vicenda riportata al punto 2 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe proposto appello avverso la sentenza di
primo grado resa dal Tribunale di Parma, che era stata, in realtà, impugnata anche dalla RAGIONE_SOCIALE (pag. 2); 3) nella ulteriore ricostruzione della vicenda riportata al punto 3 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto per Cassazione avverso la sentenza d’appello, che era stata, però, impugnata anche dalla AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO CHE
l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto NOME COGNOME non compare come parte ricorrente pur avendo regolarmente proposto ricorso unitamente alla RAGIONE_SOCIALE sulla base della medesima procura;
ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza aggiungendo,
alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla RAGIONE_SOCIALE, le seguenti parole ‘ ed NOME COGNOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE ‘;
alla pagina 2, punto 2 delle premesse, « dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE ‘ le parole ‘ e la RAGIONE_SOCIALE ‘ ;
alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole ‘ l’RAGIONE_SOCIALE ‘ le parole ‘ e la AVV_NOTAIOssa AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME già titolare della RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Visto l’art. 391 -bis c.p.c.;
P.Q.M.
Ric. 2023 n. 19512 sez. S2 – ud. 20/02/2024
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 25855/2023 pubblicata il 05/09/2023, venga corretta aggiungendo: 1) alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla RAGIONE_SOCIALE, le seguenti parole «ed NOME COGNOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE»; 2) alla pagina 2, punto 2 delle premesse, «dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» le parole «e la RAGIONE_SOCIALE»; 3) alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole « l’RAGIONE_SOCIALE » le parole «e la AVV_NOTAIOssa AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME già titolare della RAGIONE_SOCIALE».
Dispone che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione