Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5056 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5056 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
nella procedura n. 24614/2025 R.G. promossa d’Ufficio con decreto presidenziale del 09/12/2025, già pendente tra le seguenti parti:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, già rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-già ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME
-già controricorrente- relativamente alla sentenza n. 31910/2025 emessa da questa Corte e depositata il 07/12/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che:
– questa Corte, con sentenza n. 31910/2025, ha – ad esito della udienza pubblica del 25/11/2025 ed in accoglimento del terzo motivo di ricorso n. 22147/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, rigettato il primo motivo ed assorbito il secondo – cassato la sentenza n. 1008/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore e, decidendo nel merito, ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione resa il 20/12/2018 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore in procedimento r.g.e. n. 959/18, compensando integralmente tra le parti le spese del grado di merito e quelle del giudizio di legittimità;
-nell’intestazione della sentenza sono stati erroneamente indicati come componenti il Collegio i Consiglieri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre, come risulta dal verbale di udienza, i componenti del Collegio erano i Consiglieri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME: in sostanza, risultandovi menzionato come componente del Collegio il Consigliere NOME COGNOME (oltretutto, collocato fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria in tempo anteriore alla pubblica udienza del 25/11/2025), anziché il Consigliere NOME COGNOME;
– avviata la procedura ufficiosa di correzione dell’errore materiale con decreto del 7 dicembre 2025 e fissata per la sua trattazione l’adunanza camerale del 13/02/2026, la RAGIONE_SOCIALE, già controricorrente, ha depositato memoria, sostenendo che: a) la discrasia tra la composizione del Collegio, dinanzi al quale la causa è stata discussa, e quella del Collegio, che ha pronunciato la sentenza, costituisce vizio di costituzione del giudice e di violazione delle norme che impongono che la decisione in camera di consiglio sia assunta dai giudici che hanno assistito alla discussione, con conseguente nullità insanabile del provvedimento; b) l’assenza, nella motivazione della sentenza, di concreti e specifici riferimenti ai contenuti delle difese, da
essa svolte in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c., potrebbe perfino indurre ad interrogarsi se si sia in presenza di un provvedimento inammissibilmente predisposto prima della discussione e/o della produzione delle suddette memorie;
in esito alla detta adunanza camerale, la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni;
va riscontrato che la sentenza di questa Corte, pubblicata il 07/12/2025 col n. 31910, è effettivamente affetta da un mero errore materiale nell’indicazione, in intestazione, dei componenti del Collegio;
la decisione in camera di consiglio è stata assunta dai medesimi giudici che hanno assistito alla discussione, come risulta dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso (manifestamente qui non dispiegata) ed è acquisibile dal sistema informatico, tanto da essere stato acquisito dalla stessa già controricorrente (e prodotto a corredo della sua stessa memoria);
è, invece, radicalmente inammissibile qualunque doglianza sul contenuto della sentenza, tanto più in seno ad un procedimento di correzione di errore materiale: infatti, nessuna disposizione di legge impone di fare concreto e specifico riferimento nella motivazione delle sentenze di questa Corte ai contenuti delle difese svolte dalle parti in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c. (né alla prima, né con quest’ultima potendo giammai modificarsi – tranne il solo, qui non ricorrente, caso di fatti sopravvenuti suscettibili di rilevare nel giudizio di legittimità – l’ambito del giudizio di legittimità come delimitato dai soli rilevanti ricorso e controricorso), essendo l’oggetto del sindacato, svolto da questa Corte, i motivi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità;
secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. U, Sent. n. 11853/1991 e n. 118/1999; nonché Cass. n. 14361/2021; n. 4875/2015; n. 2691/2010; n. 6961/2001), non è causa di nullità della sentenza, ma ha natura di mero errore materiale, come tale
emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., la mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza;
al suddetto errore materiale, trasponendosi i principi appena ricordati al rito di legittimità e tenuto adeguatamente conto delle relative peculiarità, può per l’appunto ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale (prevista, per i provvedimenti della Corte di cassazione, dall’art. 391bis c.p.c., che, al primo comma, richiama appunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.), in reiezione delle doglianze ed istanze della parte già controricorrente e in applicazione del seguente principio di diritto:
«non è causa di nullità della sentenza, ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell’art. 391bis c.p.c., l’erronea indicazione, nell’intestazione della sentenza della Corte di cassazione, del nome di uno dei magistrati non relatori facenti parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, dovendo essa esaurirsi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza»;
trattandosi di correzione di errore materiale, inoltre, neppure occorre provvedere sulle spese;
– essendo il presente provvedimento di correzione redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.;
p. q. m.
– dispone correggersi l’intestazione della sentenza n. 31910/2025 di questa Corte, nel senso che laddove sono indicati come componenti del Collegio i Consiglieri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deve leggersi ed intendersi che componenti del Collegio sono stati i Consiglieri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME