Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 332 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 17765-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE 13756881002;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 39508/2021 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Suprema Corte di cassazione
Sezione Sesta Sottosezione Terza
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre per la correzione di errore materiale ind come contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021;
non ha svolto difesa l’intimata RAGIONE_SOCIALE; la parte ha depositato anche memoria;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis proc. civ.;
Rilevato che
preliminarmente dev’essere sottolineato che il ricorso per correzione errore materiale risulta essere stato ritualmente notificato da parte istant controparte RAGIONE_SOCIALE;
nel merito, il ricorso, oltre a essere ammissibile, è fondato;
dalla lettura del provvedimento da correggere, in uno a quella degli a risulta evidente che il rinvio disposto al primo giudice è stato disposto al giudice indicato per mero errore materiale nel Tribunale di Milano invece c nel Tribunale di Busto Arsizio (Cass., 05/08/1998, n. 677), atteso che null specifica riguardo a un’eventuale diversità del giudice in parola rispe quello in concreto giudicante in prima istanza nella sequenza processual svolta;
in tal senso è riconoscibile un errore materiale emendabile come ta (cfr. anche Cass.09/08/2007, n. 17457, Cass., 20/01/2017, n. 1553);
non deve disporsi sulle spese / trattandosi di procedimento senza parte soccombente (Cass., 22/06/2020, n. 12184),
P.Q.M.
La Corte corregge l’errore materiale contenuto nel dispositi dell’ordinanza di questa Corte n. 39508 del 2021 nel senso che, al second
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rigo, dove si legge «Tribunale di Milano» deve leggersi: «Tribunale di Bu Arsizio». Manda alla Cancelleria per le annotazioni.
Roma, 20 settembre 2022
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Il Presidente
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)