Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4213 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul procedimento iscritto al numero 12797 del ruolo generale dell’anno 2025, vertente tra
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale
rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.:
DTT PMR 73H19 A123C)
-ricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difese dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.:
GRN RST CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto:
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
Ad. 15/01/2026 C.C.
R.G. n. 12797/2025
Rep.
a definizione del ricorso iscritto al n. 362/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha emesso la sentenza n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, con la quale il ricorso stesso è stato rigettato;
in tale sentenza sono stati riscontrati alcuni errori materiali, onde è stata disposta di ufficio l’apertura del presente procedi- mento di correzione di errore materiale;
in particolare:
nel provvedimento risulta erroneamente indicata la data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione come quella del 7 maggio 2025, invece di quella del 5 giugno 2025, data effettiva in cui il ricorso è stato trattato, come del resto emerge inequivocabilmente dal fascicolo telematico;
tra i componenti del Collegio risulta erroneamente indicato il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in luogo del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha composto effettivamente il collegio giudicante, come del resto emerge inequivocabilmente dal fascicolo telematico;
nell’epigrafe risulta omessa l’indicazione della società intimata RAGIONE_SOCIALE a socio unico, cui il ricorso era stato regolarmente notificato ma che non ha svolto difese.
Ritenuto che:
il contraddittorio risulta regolarmente instaurato; gli indicati errori materiali vanno corretti nel senso sopra precisato;
in particolare, quindi:
va corretta la data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione, indicando la data del 5 giugno 2025 invece di quella del 7 maggio 2025; tale correzione va effettuata: a1) nell’epigrafe, segnatamente al penultimo rigo della pagina 1 del provvedimento; a2)
nella cornice a margine dell’epigrafe stessa, segnatamente al terzo rigo della stessa; a3) nel piè di pagina (in tutte le pagine del provvedimento);
tra i componenti del Collegio indicati nell’epigrafe, al quinto e ultimo rigo della parte dedicata all’indicazione del Collegio stesso l’indicazione del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME va sostituita con quella del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
nell’epigrafe e, segnatamente, nella parte dedicata all’indicazione delle parti, dopo l’indicazione della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, va aggiunta l’indicazione della società intimata RAGIONE_SOCIALE a socio unico;
per questi motivi
la Corte:
-dispone correggersi la propria sentenza n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, nei seguenti sensi:
l’indicazione della data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione, va corretta, indicando la data del 5 giugno 2025 invece di quella del 7 maggio 2025; tale correzione va effettuata: a1) nell’epigrafe, segnatamente al penultimo rigo della pagina 1 del provvedimento; a2) nella cornice a margine dell’epigrafe stessa, segnatamente al terzo rigo della stessa; a3) nel piè di pagina (in tutte le pagine del provvedimento);
l’indicazione del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME tra i componenti del Collegio indicati nell’epigrafe, al quinto e ultimo rigo della parte dedicata all’indicazione del Collegio stesso, va sostituita con quella del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
nell’epigrafe e, segnatamente, nella parte dedicata all’indicazione delle parti, dopo l’indicazione della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, va aggiunta la seguente indicazione:
« nonché
RAGIONE_SOCIALE a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-»;
-dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196quinquies , comma 5, disp. att. c.p.c.. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME