Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
ORDINANZA
nel procedimento iscritto d’ufficio al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. per correzione di errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 15203/2024, emessa in data 30 maggio 2024 sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., già pendente tra PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
e
COGNOME NOME, PATTI NOME, COGNOME NOME, SPECIALE NOME, SCELFO NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
e
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrenti –
nonché ancora
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO UMBERTO, COGNOME NOMENOME SCORSONE NOME,
COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
e
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrenti –
nonché ancora
BRAGION NOME, COGNOME NOME, GLORIOSO NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
e
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 4 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME ha formulato istanza di correzione di errore materiale dell’ ordinanza n. 15203/2024 resa da questa Corte in data 30 maggio 2024 a definizione del ricorso iscritto al n. 36608/2018;
su detta istanza, il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento;
per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
Considerato che
NOME COGNOME -unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4626/2018, ricorso rigettato
dalla ordinanza n. 15203/2024 di questa Corte, con condanna degli impugnanti alle spese del giudizio di legittimità;
in siffatta ordinanza, evidentemente per mero error calami, risulta omessa la menzione della ricorrente NOME COGNOME: e ciò tanto nell’epigrafe, quanto nel dispositivo;
devesi pertanto procedere alla correzione del provvedimento, nei sensi meglio specificati nella parte dispositiva della presente ordinanza;
poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196 -quinquies , quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432);
p. q. m.
dispone la correzione della ordinanza n. 15203/2024 emessa da questa Corte in data 30 maggio 2024, nel senso che:
in epigrafe, alla pagina 2, rigo otto, dopo le parole « NOME », siano aggiunte le parole « NOME »;
in dispositivo, alla pagina 22, rigo ventitre, dopo le parole « NOME », siano aggiunte le parole « NOME »;
in dispositivo, alla pagina 23, rigo ventidue, dopo le parole « NOME », siano aggiunte le parole « NOME ». Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione