Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
Oggetto
Correzione errore materiale ex art. 391- bis cod. proc. civ.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25508/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la ordinanza n. 25301/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20 settembre 2024;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con notificato a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2024 e depositato il successivo 6 dicembre NOME COGNOME, con il patrocinio dall’AVV_NOTAIO, ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta l’ordinanza n. 25301 del 20/09/2024 di questa Corte, esponendo che sarebbe stata omessa la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimo patrocinio (nella specie esso ricorrente), il provvedimento deve disporne il pagamento in favore dello Stato;
l’intimata non svolge attività difensiva in questa sede;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
non osta alla chiesta correzione il mancato deposito, unitamente al ricorso, di alcuna copia (tanto meno conforme) del provvedimento di cui si chiede la correzione: adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 365 e 369 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15238 del 21/07/2015, Rv. 636181; Sez. 6 3, Ordinanza n. 12983 del 30/06/2020, Rv. 658229);
è stato invero precisato, e va qui ribadito, che, in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391bis , comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023, Rv.
667013, che ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all’istanza di correzione);
ciò precisato va rilevato che, dall’esame degli atti, emerge la sussistenza dell’errore denunciato;
come già più volte rimarcato da questa Corte (v. Cass. 05/12/2023, n. 34033; 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che « il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato »;
la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso Testo Unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale;
il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817);
trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell’art. 391bis , cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio e parimenti, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parte;
secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg. ex multis da Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria
consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, non massimata);
nella specie l’odierno istante, NOME COGNOME, risulta effettivamente essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2020, con deliberazione del C.O.A. di Roma del 20 aprile 2023 che non risulta successivamente revocata;
è accaduto invece che, con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico della società in quella sede ricorrente senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna era disposta in favore dello Stato, come previsto dall’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
deve dunque disporsi, a norma degli artt. 391bis e 380bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come da dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 25301, depositata il 20/09/2024, sia corretto eliminando, dopo le parole « spese generali 15% e accessori di legge, », l’inciso « in favore del controricorrente, NOME » e aggiungendo al suo posto, dopo il punto, le seguenti parole: « Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate, in quanto sostenute per la difesa del controricorrente NOME COGNOME, sia eseguito a favore dello Stato »; fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c. .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME