Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32640 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi per correzione di errore materiale iscritti al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. a seguito di decreto presidenziale del 17.7.2025:
nel procedimento tra le parti :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-già
ricorrente- contro
COGNOME NOME (deceduto) e per lui quale erede COGNOME NOME, rappresentato da ll’avvocato AVV_NOTAIO; -già controricorrente- nonché contro
LA MILZA COGNOME e COGNOME MILZA COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-già
contro
ricorrenti-
relativamente al l’ ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 15708/2025, pubblicata il 12.6.2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con l’ordinanza n. 15708/2025 del 22.5/12.6.2025 questa Corte ha respinto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6029/2023, depositata il 25.9.2023, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali del procedimento n. 23898/2023 RG, pari ad € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% in favore di ciascun controricorrente (COGNOME NOME al quale é subentrato l’erede COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME), nonché di € 3.500,00 ai sensi dell’art. 96 , comma 3°, c.p.c. e dell’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, dando atto ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento. da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto;
rilevato che il Presidente della seconda sezione, su sollecitazione dei difensori antistatari di COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, e di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, ai fini della sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nel suddetto provvedimento, ha fissato il 23.7.2025 l’adunanza camerale del 18.11.2025 con provvedimento ritualmente comunicato alle parti (per COGNOME NOME al subentrato erede COGNOME NOME);
considerato che con l’ordinanza n. 15708/2025 del 22.5/12.6.2025 di questa Corte, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente COGNOME NOME è stata condannata al pagamento delle
spese processuali del procedimento n. 23898/2023 RG, pari ad € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% in favore di ciascun controricorrente (COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME), benché i legali antistatari dei controricorrenti, l’avvocato NOME COGNOME per COGNOME NOME, e l’avvocato NOME COGNOME per COGNOME NOME e COGNOME NOME, avessero fatto richiesta sia nel controricorso, che nella memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., di distrazione in loro favore delle spese processuali;
ritenuto, pertanto, che deve essere ordinata la correzione dell’errore materiale contenuto nella menzionata ordinanza per avere disposto la condanna alle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, anziché in favore dei rispettivi difensori antistatari, che avevano formulato a tal proposito tempestiva istanza di distrazione delle stesse;
rilevato, infatti, che secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c. (Cass. ord. 11.1.2024 n.1125; Cass. ord. 29.12.2021 n. 41931; Cass. ord. 23.12.2022 n.37666; Cass. ord. 29.12.2021 n.41931; Cass. ord. 21.12.2021 n.41093; Cass. ord. 28.9.2021 n.26253; Cass. ord. 26.3.2019 n.8436);
considerato, infatti, che le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 16037 del 7.7.2010, occupandosi dell’istanza di distrazione delle spese di lite, hanno posto l’accento sull’esigenza di salvaguardare l’effettività del principio di garanzia della durata
ragionevole del processo (come previsto dalla Cost ituzione all’ art. 111, comma 2), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. sent. 3.11.2008, n. 26373) impone al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa;
rilevato che le Sezioni unite hanno, quindi, aderito ad un ampliamento della procedura di correzione dell’errore materiale, in particolare quanto all’omissione, facendo leva soprattutto sul carattere “necessitato” dell’elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell’atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, avrebbero dovuto essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo, ed estendendola quindi a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale;
evidenziato, altresì, che le stesse Sezioni unite (con la sentenza n. 29432 del 14.11.2024) hanno recentemente chiarito -a risoluzione di precedente contrasto – che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica;
considerato, quindi, che la menzionata ordinanza va corretta nel dispositivo nel senso che, dove relativamente ai beneficiari della condanna alle spese processuali é scritto ‘ in favore di ciascun controricorrente ‘, debba leggersi ed intendersi ‘ da distrarre in favore di ciascuno dei legali antistatari dei controricorrenti, l’avvocato NOME COGNOME per COGNOME NOME, al quale é subentrato l’erede COGNOME NOME, e l’avvocato NOME COGNOME per COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME ‘;
rilevato che ai sensi dell’art. 288, comma 2°, c.p.c. la presente ordinanza va annotata sull’originale dell’ordinanza corretta.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 15708/2025 del 22.5/12.6.2025 di questa Corte, nel senso che dove nel dispositivo, relativamente ai beneficiari della condanna alle spese processuali, é scritto ‘ in favore di ciascun controricorrente ‘, debba leggersi ed intendersi ‘ da distrarre in favore di ciascuno dei difensori antistatari dei controricorrenti, l’avvocato NOME COGNOME per COGNOME NOME, al quale é subentrato l’erede COGNOME NOME, e l’avvocato NOME COGNOME per La COGNOME NOME NOME NOME ‘ .
Visto l’art. 288, comma 2°, c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ai conseguenti adempimenti in ordine all’annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza corretta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME