Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6439 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto per correzione di errore materiale d’ufficio al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 25456/2022, pronunciata sul ricorso iscritto con il N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
NOME NOME e gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, con ricorso e ricorso incidentale, notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME vedova COGNOME, hanno proposto ricorso e ricorso incidentale per cassazione avverso le sentenze n. 66/2013 e n. 1876/2018 della Corte di Appello di Salerno.
In data 16/06/2019, COGNOME NOME e COGNOME NOME, vedova COGNOME, hanno notificato due controricorsi al ricorrente e ai ricorrenti incidentali, ed hanno provveduto al loro regolare deposito, nei termini di legge, presso la cancelleria della S.C.
Con ordinanza n. 25456/2022 in data 29/08/2022 la RAGIONE_SOCIALE. ha deciso il ricorso presentato da NOME NOME, nonché il ricorso incidentale proposto dagli RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio riunito e distinto con il N.R.G. 18474NUMERO_DOCUMENTO.
NOME COGNOME ha proposto ‘ istanza ‘ per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 25456/22, del 29 agosto 2022, lamentando la mancata liquidazione delle spese in favore del suo difensore antistatario, nonché l’assenza di chiarezza circa il fatto che la condanna alle spese risulti essere stata pronunciata a carico tanto dell’allora ricorrente principale, quanto dei ricorrenti ‘successivi’, o meglio, incidentali, dando così luogo a due crediti risarcitori (e non ad uno solo, solidalmente posto a carico di tutti i ricorrenti);
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con propria istanza adesiva ex art. 391bis c.p.c., hanno sollecitato anche loro la correzione dell’errore materiale della suddetta ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022, vuoi per la mancata liquidazione delle spese di lite in favore dei propri difensori antistatari, vuoi per l’assenza di chiarezza in ordine alla condanna alle spese sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali.
Il Presidente Titolare fissava d’ufficio la correzione dei segnalati pretesi errori materiali ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. per l’adunanza del 25 gennaio 2023 , in vista della quale le parti istanti depositavano memoria.
A ll’esito dell’adunanza camerale, il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria n. n. 13209/2023, nella quale: a) rilevava che tanto il ricorso principale quanto l’istanza adesiva ‘ risulta essere stato notificato alle altre parti del giudizio, già svoltosi innanzi a questa Corte e conclusosi con il provvedimento del quale è chiesta la correzione ‘ ; b) osservava che ‘il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un tertium genus di procedimento rispetto a quelli previsti dall’art. 391bis cod. proc. civ.’, fermo restando, però, che, ‘qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte
nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione’ (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01) ‘ ; c) rilevava, quindi, ‘ che risulta, pertanto, necessario -per garantire l’effettività del contraddittorio -assicurare la notificazione, a cura della cancelleria di questa Corte, degli atti suddetti (e della presente ordinanza), alle parti oggi rimaste intimate ‘ .
Sulla base di tali rilievi il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di questa Corte di comunicare ‘l’istanza di correzione presentata da NOME COGNOME, nonché la memoria adesiva di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, oltre alla data di fissazione della nuova adunanza camerale di trattazione, a tutte le parti del presente giudizio ‘.
In data 20/07/2023, la Cancelleria ha comunicato -provvedendo agli adempimenti imposti dall’ordinanza interlocutoria -l’avviso di fissazione della nuova adunanza camerale sulla disposta correzione di errore materiale di uffico per il giorno 08/11/2023.
Le parti istanti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
La correzione d’ufficio dev’essere senz’altro disposta quanto all’omissione della distrazione da parte dell’ordinanza corrigenda. L ‘AVV_NOTAIO, difensore di NOME effettivamente aveva richiesto la distrazione delle spese in entrambi i controricorsi, cioè sia quello contro il COGNOME, sia quello contro COGNOME, COGNOME, e altri. A loro volta anche gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali difensori dei controricorrenti, COGNOME NOME e COGNOME NOME, avevano anch’essi chiesto la distrazione.
Si ricorda che il rimedio in ordine all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione si identifica nel procedimento di correzione di errore materiale (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, ex multis ).
Il Collegio, invece, ritiene che non si debba disporre alcuna correzione quanto alla seconda richiesta formulata in entrambe le
istanze che hanno innescato il presente procedimento di correzione di errore materiale di ufficio, cioè quella basata sul fatto che l’importo liquidato a titolo di spese non sarebbe ‘doppio’ , a favore rispettivamente del COGNOME NOME e di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Fermo che l’importo è stato liquidato nella misura indicata con riferimento ad ogni soccombenza, l’uso delle congiunzioni ‘sia’, dopo quello delle espressioni ‘da un lato’, rende chiaro il dispositivo nel senso che la condanna è stata disposta: a) a carico di COGNOME ed a favore del COGNOME NOME per l’importo indicato; b) a carico di COGNOME ed a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME sempre per l’importo indicato; c) a carico di NOME COGNOME e altri, ed a favore del COGNOME NOME, sem pre per l’importo indicato; b) a carico di NOME COGNOME e altri, ed a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, sempre per l’importo indicato. In sostanza, sono state disposte quattro separate condanne, due a favore di NOME COGNOME e due a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Ognuna delle quattro condanne è dell’importo indicato e così dev’essere intesa l’ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022.
Sussistono, dunque, i presupposti per la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. solo nei termini qui indicati e nel dispositivo si provvede in conseguenza.
P.Q.M.
La Corte dispone d’ufficio la correzione degli errori materiali figuranti nella propria ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022 nei seguenti termini: al quarto rigo della pagina n. 21 dell’ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022, si intende inserita, dopo il punto, la frase ‘ Distrae le spese liquidate a favore di COGNOME NOME a favore dell’AVV_NOTAIO, quale difensore dichiaratosi antistatario. ‘ e, di seguito ad essa, quella ‘ Distrae le spese, liquidate a favore di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, a favore degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, quali difensori dichiaratisi
antistatari’ . Dispone che la Cancelleria provveda ai sensi dell’art. 288, secondo comma, secondo inciso c.p.c. ad annotare la presente ordinanza sull’originale di quella sopra indicata.
Così deciso in Roma, l ‘ 8/11/2023, nella camera di consiglio della