Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24440-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME.
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 10731/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/04/2024
R.G.N. 24440/2019;
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 24440/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che con istanza, presentata nell’interesse di NOME, è stata chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 10731/2024, pubblicata il 22.4.2024, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 24440/2019 lì dove, nel dispositivo, alla pag. 4, è stata condannata la società ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità con distrazione in favore dell’avvocato ‘NOME COGNOME‘ in luogo di ‘NOME COGNOME‘;
che la fissazione dell’udienza camerale è stata comunicata alle parti che nulla hanno opposto;
CONSIDERATO
che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente ‘lapsus calami’ , non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza e risultante, invece, chiaramente dalla sua intestazione;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati;
VISTO
l’art. 391 bis cod. proc. civ.;
FISSATA
per la correzione dell’errore materiale occorso l’udienza camerale dell’8 ottobre 2024, in relazione alla quale nessuno ha presentato osservazioni;
PQM
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso nel dispositivo della ordinanza n. 10731/2024, pubblicata il 22.4.2024,
nel senso che, lì dove si legge, nel dispositivo, ‘Spese da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME che se ne è dichiarato antistatario’, deve invece leggersi ed intendersi ‘Spese da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME che se ne è dichiarato antistatario’.
Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza.
C osì deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 ottobre 2024