Correzione Errore Materiale: Come Rettificare un Decreto Giudiziale
La procedura di correzione errore materiale è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per assicurare la precisione e la coerenza dei provvedimenti giudiziari. Un recente decreto della Corte d’Appello di Bari ci offre un esempio pratico di come questo istituto venga applicato per sanare una discrepanza nel calcolo delle spese legali, garantendo così la corretta esecuzione della decisione. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere meglio il suo funzionamento e la sua importanza.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da un’istanza presentata da una parte processuale che aveva ottenuto un decreto di accoglimento per equa riparazione ai sensi della Legge n. 89/2001. L’istante ha notato un’incongruenza all’interno del provvedimento: la parte motiva del decreto dettagliava minuziosamente il calcolo delle spese legali, arrivando a un totale di € 321,10. Questo importo era il risultato della somma di diverse voci, tra cui la fase di studio, la fase introduttiva, la fase decisionale e una maggiorazione del 30% per la presenza di un collegamento ipertestuale.
Tuttavia, questo importo non era stato riportato correttamente nella parte dispositiva del decreto, generando un’incertezza sull’effettiva somma da corrispondere. La parte ha quindi richiesto una correzione errore materiale per allineare il dispositivo alla chiara volontà espressa nelle motivazioni.
La Decisione della Corte sulla Correzione Errore Materiale
La Corte d’Appello, esaminata l’istanza, ha accolto la richiesta. I giudici hanno riconosciuto la sussistenza di un palese errore materiale, emendabile attraverso la procedura prevista dagli articoli 287-288 del Codice di Procedura Civile. Di conseguenza, il collegio ha disposto la rettifica del precedente decreto, specificando che l’importo corretto per il compenso era di € 321,10, oltre a un ulteriore importo di € 54,00 per spese borsuali e altri oneri di legge.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che l’errore fosse evidente e non incidesse sul merito della decisione, ma solo sulla sua estrinsecazione numerica. Le motivazioni del decreto originario erano infatti chiarissime nel delineare il percorso logico-giuridico che portava alla cifra di € 321,10, sulla base dei parametri ministeriali (D.M. n. 147/2022). La discrepanza con il dispositivo era quindi una mera svista, un classico esempio di errore di calcolo o di trascrizione che rientra perfettamente nell’ambito di applicazione della procedura di correzione.
L’istanza è stata inoltre considerata tempestiva, rispettando i requisiti formali richiesti dalla legge. La decisione di procedere alla correzione ha quindi lo scopo di ristabilire la coerenza interna del provvedimento e di fornire alle parti un titolo esecutivo chiaro e privo di ambiguità.
Le Conclusioni
Questo caso dimostra l’utilità e l’efficacia del procedimento di correzione errore materiale. Esso permette di sanare in modo rapido e snello le imperfezioni formali degli atti giudiziari, senza la necessità di impugnazioni complesse e dispendiose. Per gli avvocati e le parti, è un promemoria dell’importanza di esaminare attentamente ogni parte di una sentenza o di un decreto, comprese le motivazioni, per verificare la coerenza dei calcoli e degli importi liquidati. La chiarezza di un provvedimento è essenziale per la sua corretta e pacifica esecuzione, e questo strumento processuale ne è un custode fondamentale.
Cosa si intende per correzione di errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Si intende la procedura con cui si rettifica un errore di calcolo o una svista nella stesura di un provvedimento che non incide sul contenuto della decisione, ma solo sulla sua formulazione. In questo caso, l’errore riguardava il calcolo delle spese legali.
È possibile correggere un errore nel calcolo delle spese legali liquidate da un giudice?
Sì, come dimostra questo caso, se l’errore è puramente materiale e non un errore di valutazione, può essere corretto tramite l’apposita istanza. La Corte ha ritenuto che la discrepanza tra il calcolo dettagliato in motivazione e la cifra finale fosse un errore materiale emendabile.
Qual è il risultato della procedura di correzione in questo caso specifico?
La Corte d’Appello ha accolto l’istanza e ha corretto il decreto, stabilendo che l’importo esatto per la liquidazione delle spese legali a titolo di compenso è di € 321,10, oltre a € 54,00 per altre spese, conformemente a quanto già esplicitato nelle motivazioni del provvedimento originale.
Testo del provvedimento
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI – N. R.G. 00000933 2024 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere avv. NOME COGNOME Consigliere ausiliario relatore
-letta l’istanza, depositata il 16.06.2025 di correzione di errore materiale del decreto di accoglimento cronol. n° 1537/2025 reso nel procedimento RGN 933/2024 VG di opposizione ex art. 5-ter Legge 89/2001 col quale l’istante ha rilevato che ‘nella parte motiva del decreto, e specificamente nell’ultimo capoverso della pagina 3: ‘ spese legali da liquidarsi ex D.M. n. 147/2022, tabella 12, scaglione fino ad € 1.100,00 valore minimo, esclusa istruttoria/trattazione , con l’aumento del 30% per la presenza del collegamento ipertestuale oltre spese borsuali, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge ‘ e che ‘ applicando quindi alla liquidazione delle spese di lite i suddetti criteri e importi, il calcolo da eseguire è il seguente: € 71,00 per fase di studio + €71,00 per fase introduttiva + € 105,00 per fase decisionale + € 74,10 (pari all’aumento del 30% per la presenza del collegamento ipertestuale sulla somma delle pregresse voci ammontante ad € 247,00) per un totale di € 321,10’ ;
-ritenuta la sussistenza dell’errore materiale così come rilevato, emendabile con l’istanza ex art. 287-288 c.p.c., tempestivamente proposta dal ricorrente;
-dispone procedersi alla correzione del decreto per cui va modificato l’importo di dette spese legali nella parte dispositiva in ‘€ 321,10’ ;
PQM
-dispone procedersi alla correzione del decreto di accoglimento cronol. n° 1537/2025 reso nel procedimento RGN 933/2024 VG di opposizione ex art. 5-ter Legge 89/2001, depositato in data 23.05.2025, per cui dovrà intendersi quale importo di liquidazione delle spese di lite quello di ‘€ 321,10 per compenso, oltre € 54,00 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA, C.P.A. come per legge ‘ .
Così deciso il 16.07.2025.
Il Giudice Ausiliario designato
Avv. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME