Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20522/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME -intimati- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 20304/2019 depositata il 26/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza 26 luglio 2019, n.
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE.
R.G. 20522/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/3/2024
C.C. 14/4/2022
20304, di questa Corte, sostenendo che le ricorrenti in quel giudizio, che nell’epigrafe del provvedimento sono indicate come NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla p. 3 sono indicate erroneamente come NOME, NOME e NOME COGNOME, e che nel dispositivo si dice che «il ricorrente» è condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre le ricorrenti erano tre.
Con ordinanza interlocutoria del 14 luglio 2022, n. 22199, questa Corte ha disposto che, a cura del ricorrente, il ricorso fosse notificato alle controparti, rinviando la decisione a nuovo ruolo.
Il ricorrente ha provveduto in conformità.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
L’ordinanza suindicata, infatti, contiene l’errore di indicazione delle parti alla p. 3, a fronte della corretta intestazione dell’epigrafe, e contiene anche l’errore nel dispositivo, dove le parti ricorrenti vengono indicate come se il ricorrente fosse uno solo.
Va quindi disposta la correzione del provvedimento nei sensi auspicati nel ricorso, con contestuale ordine di annotazione.
Non si fa luogo a liquidazione di spese, trattandosi di un procedimento di natura amministrativa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 20304 del 2019, nel senso che alla p. 3 le parti siano indicate come «NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME», anziché come «NOME» e che nel dispositivo si indichi «condanna le ricorrenti», anziché «il ricorrente»; dispone che la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ., venga annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza