Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G. promosso d’ ufficio con decreto presidenziale del 27/06/2025, nel procedimento tra le parti : RAGIONE_SOCIALE, difeso dall ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-già ricorrente- contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende;
-già
contro
ricorrenti- relativamente alla pronuncia ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 14907/2025, pubblicata il 4 giugno 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Ha chiesto la correzione dell’ordinanza in epigrafe l’AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME e altri nel ricorso iscritto al n. 15550 del Ruolo generale per l’anno 2023, proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definito da questa Corte nel senso RAGIONE_SOCIALE improcedibilità con la predetta ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025. Si lamenta che la Corte, nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, abbia omesso di disporne la richiesta distrazione in favore dello stesso, quale difensore dei controricorrenti, e abbia altresì indicato erroneamente nell’epigrafe l’indirizzo del domicilio eletto dai controricorrenti presso il medesimo difensore.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Con il decreto presidenziale in epigrafe, è stata fissata l’adunanza RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio per provvedere.
Si osserva che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile secondo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di un’espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta, quindi, di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’art. 93 co. 2 c.p.c., che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore, consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con maggiore rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo. Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (Cass. SU n. 16037/2010, Cass. n. 12437/2017; Cass. n. 5082/2024).
Parimenti è emendabile con la procedura di correzione l’errore contenuto nell’intestazione del provvedimento relativo all’indicazione del domicilio eletto, trattandosi di mera svista.
In considerazione di ciò, l’istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è da accogliere, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore e risulta dagli atti l’errore nell’indicazione del domicilio.
Va, quindi, disposto che nell ‘ ordinanza di questa Corte n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni:
nell’intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l’indirizzo corretto del difensore: «INDIRIZZO»;
nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase: «da corrispondere al difensore dei controricorrenti AVV_NOTAIO, distrattario».
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale:
nell’intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l’indirizzo corretto del difensore: «INDIRIZZO»;
– nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase: «da corrispondere al difensore dei controricorrenti AVV_NOTAIO, distrattario».
Ordina, inoltre, che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
Così deciso in Roma, il 09/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME