Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32719 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 12557/2023 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO. dig. , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO c/o NOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Intimato –
Avverso l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 11801/2023 depositata il 05/05/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.
Correzione errore materiale
RILEVATO CHE:
con istanza del 26/05/2023, l’AVV_NOTAIO ha premesso che: (i) nel procedimento r.g. n. 9393/2022, svoltosi dinanzi alla sezione seconda di questa Corte, il ricorrente NOME COGNOME ha proposto due distinti regolamenti di competenza; (ii) lo stesso AVV_NOTAIO, in qualità di difensore di se medesimo e di NOME COGNOME, ha depositato due distinte memorie ex art. 47, cod. proc. civ., rispettivamente nel proprio interesse e nell’interesse di NOME COGNOME; (iii) con la memoria depositata nel proprio interesse ha chiesto la condanna alle spese e quella ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. , e con la memoria nell’interesse di NOME COGNOME ha chiesto la condanna alle spese con distrazione, e quella ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; (iv) la Corte, con ordinanza n. 11801/2023, ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dall’AVV_NOTAIO , ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000.00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge; infine, ha condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore dei resistenti di euro 1.500,00; (v) l’ordinanza n. 11801/2023 menziona soltanto la sig.ra COGNOME, quale controricorrente;
ciò premesso, l’AVV_NOTAIO ha chiesto alla Corte: (a) di disporre la distrazione delle spese liquidate alla sig.ra COGNOME allo stesso AVV_NOTAIO quale parte resistente; (b) di specificare che la condanna del ricorrente alle spese tutte è anche a favore dello stesso AVV_NOTAIO quale parte resistente;
con memoria datata 09/11/2023, l’AVV_NOTAIO ha chiesto il differimento dell’adunanza al fine di acquisire il fascicolo relativo al procedimento r.g. n. 9393/2022;
CONSIDERATO CHE:
non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 -bis , primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo. Per effetto dell’iscrizione a ruolo d’ufficio, la predetta istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 13923 del 22/05/2023 ). All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis , cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380 -bis .1., cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e seguenti, cod. proc. civ.;
il contraddittorio è stato previamente instaurato attraverso la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale, affinché la Corte possa provvedere, d’ufficio, a disporre la correzione, sebbene segnalata dalla parte interessata;
le omissioni relative alla mancata indicazione, nell’intestazione dell’ordinanza in esame, dell’AVV_NOTAIO quale controricorrente in proprio e, nel dispositivo, alla distrazione delle spese a favore dello stesso legale, sussistono effettivamente in quanto risulta in atti che l’AVV_NOTAIO è parte del giudizio in esame e che, nella memoria ex art. 47, cod. proc. civ., che egli ha
depositato come difensore di NOME COGNOME, si è dichiarato antistatario;
infine, va disattesa la richiesta di specificazione, nel dispositivo dell’ordinanza n. 11801/2023 , che la condanna alle spese del ricorrente è anche a favore dell’AVV_NOTAIO, in proprio, quale parte del giudizio. Il dispositivo è sufficientemente chiaro sul punto laddove condanna il ricorrente alle spese ‘in favore de lla parte controricorrente ‘, dovendosi ritenere che l’espressione ‘ parte controricorrente’ sia idonea ad indicare entrambi i controricorrenti, e cioè sia la sig.ra NOME COGNOME sia l’AVV_NOTAIO;
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 11801/2023, pubblicata il 05/05/2023, nel senso che: nell’intestazione, dopo le parole ‘che la rappresenta e difende’ si debbano aggiungere e intendere le parole ‘e l’AVV_NOTAIO, in proprio’; al posto della parola ‘controricorrente’ si debba aggiungere e intendere la parola ‘controricorrenti’; nel dispositivo, dopo le parole ‘ agli accessori di legge ‘ il punto sia sostituto con la virgola e siano aggiunte e si debbano intendere le parole ‘con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi anticipatario’.
Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2023.