Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27681 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27681 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
Oggetto: statuizione sulle spese in ordinanza di rigetto di istanza di correzione di errore materiale; ricorso ex art.111 Cost.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11810/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME
NOME COGNOME (
di procura in calce al ricorso;
nei confronti di
NOME COGNOME
; rappresentato e difeso da se stesso
(
);
-controricorrente – per la cassazione della ordinanza n. 1043/2022 del Tribunale di Foggia, depositata il 28 aprile 2022;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 maggio 2023 dal Consigliere Relatore, AVV_NOTAIO COGNOME;
; rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO
), in virtù
-ricorrente –
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha invocato l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE:
c on ordinanza emessa all’udienza del 28 aprile 202 2, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale formulata da NOME COGNOME, nel contraddittorio con NOME COGNOME, che vi aveva resistito, sul rilievo che essa aveva indebitamente investito un error in iudicando , scaturente da un’attività valutativa del giudice, e non già un mero errore materiale;
i l giudice AVV_NOTAIO ha inoltre condannato l’istante a rimborsare alla controparte le spese del procedimento di correzione, in applicazione del principio per cui, in tale procedimento, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, si configura, all’esito della decisione, una situazione tecnica di soccombenza;
a vverso la statuizione sulle spese contenuta nell’ordi nanza di reiezione dell’istanza di correzione, propone ricorso straordinario per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico, articolato motivo;
risponde NOME COGNOME con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria;
con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2022, la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza, fissata la quale si è proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 -bis , del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto -legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale;
il Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’a ccoglimento del ricorso;
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
co n l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 287 e 288 cod. proc. civ.;
il ricorrente sostiene che il procedimento di correzione di errore materiale avrebbe natura non giurisdizionale, bensì meramente amministrativa, e si concluderebbe con un provvedimento meramente ordinatorio, sicché non sarebbe applicabile l’art.91 cod. proc. civ., in tema di condanna della parte soccombente alle spese del procedimento, poiché la situazione di soccombenza potrebbe formarsi solo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale contenzioso;
e videnzia che l’affermazione della natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento conclusivo del procedimento di correzione di errore materiale -come tale inidoneo a determinare una situazione di tecnica soccombenza e a fondare una legittima statuizione di condanna alle spese processuali -corrisponde ad un principio tradizionalmente affermato nella giurisprudenza di legittimità, tradottosi in un orientamento consolidato;
nelle memorie illustrative, tale posizione viene ribadita, precisandosi che, a fronte del consolidato orientamento tradizionale, si è posta una isolata pronuncia di questa Corte, in cui si è affermato che il principio per il quale il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio, fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, si ponga al contrario quale parte soccombente (Cass.05/07/2019 n. 18221);
questa pronuncia -che, secondo il ricorrente, sarebbe stata peraltro smentita dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ove si sarebbe prontamente ripristinato il precedente tradizionale orientamento di segno opposto -viene evocata anche dal controricorrente, per resistere al ricorso straordinario per cassazione;
il ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha già condivisibilmente affermato, con orientamento assolutamente prevalente, che
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ex art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione; detta statuizione, infatti, ha carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, in quanto non è impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art. 288 cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (Cass. 12/05/2023, n. 12966; Cass. 12/02/2019, n. 3986; Cass. 22/02/2017 n. 4610; Cass. 20/04/2006, n. 9311);
nel merito, la questione posta con il ricorso assurge a questione di massima di particolare importanza che involge l’interpretazione di norme processuali, la quale pone l’ evidente esigenza di un orientamento uniforme;
la questione è inoltre oggetto di contrasto, sia pure tra un orientamento assolutamente prevalente ed uno assolutamente minoritario;
3.1. secondo il primo, che corrisponde al tradizionale indirizzo di questa Corte, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. e 391bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio ( ex multis , Cass. 22/06/2020, n. 12184 Cass. 06/11/2019, n. 28610; Cass. 19/03/2018, n. 6701; Cass. 22/02/2017, n. 4610; Cass. 18/11/2016, n. 23578; Cass. 04/01/2016, n. 14; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass.28/03/2008, n. 8103);
3.2. a ll’orientamento tradizionale si contrappone, però, una isolata pronuncia, la quale ha affermato che il principio secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio, fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, nell’ipotesi in cui la correzione venga disposta, divenga tecnicamente parte soccombente (Cass. 05/07/2019, n. 18221);
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
3.3. di recente, questa Sezione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento tradizionale, sul rilievo che la qualità di soccombente (e, con essa, l’obbligo di rifusione delle spese di lite) si acquisterebbe, non per il solo fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario purchessia, ma per il fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario pronunciato all’esito di una pro cedura giurisdizionale (Cass. 24/10/2022, n. 31309), mentre il procedimento di correzione di errori materiali non sarebbe ‘ propriamente ‘ contenzioso ed avrebbe carattere amministrativo (Cass.14/09/2023, n. 25566);
3.4. ritiene il Collegio che l’orientamento tradizionale, sebbene contrastato da un unico, isolato, precedente, trovi pieno fondamento unicamente nell’ ipotesi in cui la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi , non si opponga all’istanza di correzione, poiché in ta l caso non si determina alcuna controversia tra le parti e, pertanto, all’esito della statuizione del giudice, quale essa sia, non sono distinguibili una parte vittoriosa e una parte soccombente; in ordine a tale fattispecie, va dunque ribadito il principio secondo cui nel procedimento di correzione di errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese (Cass., Sez. Un., 31 gennaio 20023, n.2903; Cass. 08/02/2023, n. 3866; Cass. 10/02/2023, n. 4171);
3.5. al contrario, nella diversa ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, non può ritenersi che il procedimento resti ‘non contenzioso’ , poiché tra le parti si determina una controversia sulla sussistenza, o meno, dei presupposti della invocata correzione e, in seguito alla statuizione del giudice, quale essa sia, si configura una parte vittoriosa e una parte soccombente;
3.6. escluso che in questo caso il procedimento assuma carattere ‘non propriamente contenzioso’ ( per l’ evidente ragione che la contesa nasce per definizione dalla contrapposizione di ragioni di resistenza alla formulata istanza di correzione), non sembra convincente neppure l’ ulteriore argomento che giustifica il non luogo a provvedere sulle spese invocando la natura ‘ amministrativa ‘ o, comunque, ‘non giurisdizionale’ del procedimento;
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
il rilievo della natura amministrativa del procedimento -rilievo, peraltro, non argomentato e tralatiziamente ribadito in modo assertivo nelle numerose pronunce che si annoverano nel consolidato indirizzo sopra illustrato -trova evidentemente il suo addentellato dogmatico nella tradizionale concezione che contrapponeva all’attività giurisdizionale in senso stretto (c.d. giurisdizione contenziosa ) una attività che, pur essendo devoluta ad organi giurisdizionali, si collocava al di fuori della giurisdizione, caratterizzandosi, funzionalmente, in senso negativo, per la mancanza di un diritto soggettivo azionato e per l’assenza di cont rasto di interessi tra le parti (c.d. iurisdictio inter volentes ) e, in senso positivo, per la natura necessariamente ‘costitutiva’ del la statuizione del giudice, nonché, strutturalmente, per l’ inidoneità al giudicato del provvedimento finale, assunto all’esito di un procedimento in camera di consiglio (artt.737-742 cod. proc. civ.);
secondo la dottrina classica, seguita dalla giurisprudenza, la presunta diversa natura delle due attività (giurisdizionale la prima, amministrativa la seconda) implicava l’assunzione di un differente statuto processuale, per modo che non trovavano cittadinanza, nella disciplina della giurisdizione volontaria, istituti tipici del processo contenzioso, quali, di volta in volta, la rinuncia agli atti (cfr., ad es., Cass. 16/12/1971, n.3664, in tema di giudizio di interdizione), l’intervento volontario (Cass. 23/07/1962, n.2048, sem pre sul giudizio di interdizione) e, soprattutto, la regola della soccombenza ai fini del carico delle spese (cfr., ad es., in tema di procedimenti volontari societari, Cass. 16/12/1983, n. 7424; Cass. 23/01/1996, n.498; Cass. 03/05/2000, n. 5504);
3.7. al riguardo, va peraltro osservato che, allo stato attuale della elaborazione dottrinale e delle concrete applicazioni giurisprudenziali, la distinzione tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria , quand’anche non la si voglia ridurre ad una operazione puramente descrittiva e classificatoria, sembra avere perduto il rilievo classicamente attribuitole, sia sotto il profilo squisitamente teorico, sia sotto il profilo dei concreti risvolti applicativi;
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
sotto il primo profilo, le autorevoli, ma risalenti, dottrine che qualificavano la giurisdizione volontaria come attività amministrativa sono definitivamente tramontate, per essere state soppiantate, dapprima, dalla concezione che vi ravvisava un genus autonomo di attività pubblica, separato sia dall’amministrazione che dalla giurisdizione e, successivamente, dall’ opinione, oggi assolutamente prevalente, tesa a ricondurla nel genus dell’attività giurisdizionale, sia pure quale peculiare species di esso, distinta dalla giurisdizione contenziosa;
sotto il secondo profilo, da un lato, la dottrina ha osservato che l’ idoneità al giudicato del provvedimento non costituisce un attributo costituzionalmente indefettibile dell’attività giurisdizionale e la Corte costituzionale, condividendo tale osservazione, ha escluso l’incostituzionalità delle scelte legislative dirette ad estendere l’ambito di applicazione del rito camerale oltre i procedimenti di volontaria giurisdizione, prevede ndone l’ adozione in funzione dell’emanazione di provvedimenti destinati ad incidere su diritti soggettivi (Corte cost. 10/07/1975, n. 202); dall’altro lato, la giurisprudenza ha posto in evidenza come il principio del contraddittorio (art.101 cod. proc. civ.), trovando fondamento nella norma costituzionale che riconosce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art.24, secondo comma, Cost.), non può essere considerato una prerogativa dei soli processi contenziosi, ma deve trovare attuazione anche nei processi volontari, ogni qualvolta sia identificabile un controinteressato (cfr., ad es., in tema di liquidazione del compenso al curatore dell’eredità giacente , già Cass. 04/03/1977, n. 885; Cass.13/08/1985, n. 4433; Cass. 21/07/1988, n. 4742; più recentemente, Cass., 09/03/2006, n.5082);
3.8. alla luce di questa evoluzione della riflessione dottrinale e della elaborazione giurisprudenziale sulla giurisdizione volontaria e sui suoi rapporti con la giurisdizione contenziosa, se, per un verso, non può essere condivisa la perdurante qualificazione del procedimento di correzione di errori materiali come attività ‘ amministrativa ‘ o comunque ‘non giurisdizionale ‘, per altro verso, neppure pare soddisfacente l’immotivato ril ievo secondo cui il suo
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
inquadramento come procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria (in tal senso, esplicitamente, già Cass. 08/07/1983, n. 591) implicherebbe la mancanza dei presupposti richiesti dall’art.91 c od. proc. civ., ai fini della statuizione sulle spese, giacché, al contrario, né la struttura camerale né la funzione volontaria del procedimento sono incompatibili con la presenza di un reale contrasto di interessi tra le parti in conflitto; contrasto che, nel momento in cui si verifica -attraverso la costituzione della parte non ricorrente e la sua resistenza all’istanza di sospensione -deve essere composto nel rispetto del principio del contraddittorio;
3.9. al riguardo, non sembra poi che, in questa ipotesi, la configurabilità di una soccombenza in senso tecnico resti esclusa per il fatto che con l ‘istanza di correzione -a differenza di quanto normalmente accade nell ‘ ordinaria giurisdizione contenziosa di accertamento, di condanna o costitutiva -la parte non agisca in giudizio a tutela di un proprio diritto soggettivo sostanziale, ma ponga in essere un mero atto di impulso perché il giudice eserciti il poteredovere di correzione di un provvedimento afflitto da un errore materiale o di calcolo;
la circostanza che l’accertamento giudiziale abbia per oggetto, non già un diritto soggettivo sostanziale della parte, ma il dovere del giudice di provvedere al verificarsi di specifiche fattispecie previste dalla legge, rende infatti conto della natura superindividuale dell’ interesse protetto dal procedimento (il quale, sotto tale specifico profilo, potrebbe essere ricondotto a quelli che autorevole dottrina raggruppa nella categoria dei processi a contenuto oggettivo), ma non esclude la possibilità che le parti siano, a loro volta, portatrici di interessi privati confliggenti, i quali trovino occasionalmente il loro soddisfacimento o il loro sacrificio attraverso il provvedimento giudiziale nella misura in cui vengano, o meno, a coincidere con l’ interesse superiore da esso attuato, così determinando una situazione di soccombenza in senso tecnico, che giustifica l’operatività della regola di cui all’art.91 cod. proc. c iv.;
P.U. 15/05/2023
r.g.n. 11810/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
4. ritiene dunque il Collegio di rimettere gli atti alla Prima Presidente perché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, cos ì contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali , ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. .
Per Questi Motivi
La Corte dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile