Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13980/2020 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1601/2019 depositata il 27/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1. questa Corte, con ordinanza n.19222 del 12 luglio 2024, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME contro NOME COGNOME per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.1601 del 2019. Quanto alle spese disponeva come segue: ‘condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario’.
NOME COGNOME propone ricorso, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c., per la correzione della suddetta ordinanza nella parte in cui è stata disposta la distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME evidenziando di essere stata difesa nel giudizio di legittimità non da quest’ultimo ma dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
NOME COGNOME è rimasto intimato;
la ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto che:
1.il ricorso è fondato.
Dalla copia del controricorso depositato dalla COGNOME nel giudizio conclusosi con l’ordinanza corrigenda emerge che la COGNOME era difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e che era stata chiesta la distrazione delle ‘spese e delle competenze’ in favore di questi ultimi, ‘antistatari’.
Per un mero errore materiale, la liquidazione delle spese è stata fatta con distrazione a favore di tale ‘avv. NOME COGNOME.
Di conseguenza il ricorso va accolto e il dispositivo della ordinanza di questa Corte, recante il numero di raccolta generale 19222/2024, pubblicata in data 12 luglio 2024, deve essere corretto mediante la sostituzione alle parole finali ‘… distratti in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario’, delle parole
‘… distratti in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari’;
2.per la peculiare natura del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).
P.Q.M.
la Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte, recante il numero di raccolta generale 19222/2024, pubblicata in data 12 luglio 2024, deve essere corretto mediante la sostituzione alle parole finali ‘… distratti in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario’, delle parole ‘… distratti in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari’; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2025.