Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33698 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33698 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
materiale, ha rigettato il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE , nonché dall’RAGIONE_SOCIALE , resistito con controricorso da NOME COGNOME, ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3 .500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
con propria istanza, NOME COGNOME ha sollecitato la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nella parte dispositiva RAGIONE_SOCIALEa suddetta ordinanza, in cui le spese di lite sono state distratte in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO .
Considerato che:
1. dall’esame degli atti di causa risulta che effettivamente NOME COGNOME era rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali nel controricorso avevano chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese ex art. 93 cod. proc. civ., mentre l’AVV_NOTAIO non aveva partecipato al giudizio;
2 . è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’indicazione, contenuta nella parte dispositiva, RAGIONE_SOCIALEa distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che non ha rappresentato né difeso i controricorrenti in quel giudizio;
deve dunque essere accolta l’istanza di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017), che si riscontra nella ordinanza di questa Corte n. 7786 del 2023 riguardo alla individuazione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato antistatario;
4 . va pertanto disposta la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7786/2023, nel senso che l’enunciato : ‘RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’ deve essere eliminato e sostituito con l’enunciato: ‘ degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari ‘.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 7786 del 2023 di questa Corte, dopo la locuzione «con distrazione a favore», sia eliminato l’enunciato: ‘RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’, e sostituito con il seguente enunciato: «degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari».
Manda alla Cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 19 ottore 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME