Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4296 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4296 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2535/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME rappresentato e difeso in proprio (avvAVV_NOTAIO COGNOME CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 9551/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore antistatario in una causa civile di risarcimento dei danni, notificò un atto di pignoramento presso terzi all’RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice, e all’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE quale terza pignorata;
l ‘RAGIONE_SOCIALE propo s e opposizione all’esecuzione , dinanzi al Giudice di pace di Pozzuoli, che la rigettò;
l ‘RAGIONE_SOCIALE propo se appello e l’AVV_NOTAIO interpose appello incidentale;
il Tribunale di Napoli, con sentenza che si allega essere stata pubblicata il 24/11/2021 con il n. NUMERO_DOCUMENTO, accols e l’appello principale e rigettò l’incidentale, e condann ò l’AVV_NOTAIO alle spese dei due gradi di giudizio e al pagamento di euro milleottocento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. ;
avverso la detta sentenza ricorre per cassazione con due motivi l’AVV_NOTAIO;
RAGIONE_SOCIALE rimane intimata.
Ritenuto che
Il ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c od. proc. civ.) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. ‘glifo’ e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento;
in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddetta modalità di assolvimento dell’onere di deposito
R.g. n 2535 del 2022 Ad. 29/11/2023; estensore: COGNOME
del provvedimento impugnato (ordinanza n. 29803 del 29/12/2020; ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre);
la questione è stata, da ultimo, rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza n. 3036 del 1/02/2024;
è pertanto, opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa della definizione della questione, rilevante ai fini della procedibilità del ricorso, attinente la regolarità formale della copia della sentenza;
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di