Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32223 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32223 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 15119-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME ANNUNZIATA;
– intimata – avverso la sentenza n. 11/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 141/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riconosceva a COGNOME NOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE cui era subentrata ex lege l’RAGIONE_SOCIALE, il diritto alla liquidazione del proprio ‘conto individuale’ da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r. Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento RAGIONE_SOCIALE soppressione dell’RAGIONE_SOCIALE con passaggio alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la dipendente non poteva essere assicurata presso l’RAGIONE_SOCIALE bensì presso l’RAGIONE_SOCIALE, essendo l’RAGIONE_SOCIALE un ente pubblico non economico. La Legge regionale istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE, rinviando al RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed impiegati agricoli, non poteva incidere sul regime previdenziale, esclusivamente regolato dalla legge statale. Né i dip endenti dell’RAGIONE_SOCIALE non potevano essere assicurati presso la RAGIONE_SOCIALE in base alla legge istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE (l. n.1655/62), poiché l’art.3, lett. f) RAGIONE_SOCIALE stessa legge prevedeva l’assicurazione presso l’RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti di ent i pubblici, limitatamente alle imprese ed aziende agricole da essi esercitate, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non aveva carattere imprenditoriale, svolgendo un’attività non economica.
Da tali premesse la Corte faceva discendere il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’ di ciascun dipendente, ai sensi dell’art.6 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con
decreto interministeriale 19.11.1996. Il fatto che il rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALE dipendente non fosse mai cessato, essendo la stessa passata ex lege alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE dopo la soppressione dell’RAGIONE_SOCIALE, non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege , l’appellata non dovesse più essere iscritti presso l’RAGIONE_SOCIALE, ma presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la pronuncia, RAGIONE_SOCIALE ricorre per quattro motivi.
COGNOME NOME COGNOME è rimasta intimata.
L’ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione delle leggi regionali n. 24/99, art.9, n.8/16, art.48, e n.43/18 art.48bis . La Corte avrebbe errato nel non dare rilievo al RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed impiegati agricoli cui rinviavano le leggi regionali e che prevedeva l’assoggettamento alla copertura assicurativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti degli enti pubblici addetti a: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica. Con il secondo e terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art.3 l. n.1655/62, dell’art. 2135 c.c., nonché degli artt.36 e 37 RAGIONE_SOCIALE l. regionale n. 8/16; infine, violazione o falsa applicazione dell’art.117, co.2, lett. o) Cost. In essi si sostiene che già in base all’art.3, lett f) l. n.1655/62, l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE lavoratrice doveva avvenire presso l’RAGIONE_SOCIALE, poiché ai fini RAGIONE_SOCIALE norma rileva non la natura
imprenditoriale dell’attività, bensì la natura agricola di tale attività ed essa, per come svolta in concreto, rientrava nella definizione dell’art.2135 c.c., che qualifica agricola anche l’attività volta alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.
Con il quarto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione del Regolamento di previdenza di RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, dell’art.12 delle Preleggi e degli artt. 1362 e ss. c.c. La Corte d ‘appello avrebbe male interpretato l’art.6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’. Secondo parte ricorrente, la liquidazi one del ‘conto individuale’ prima del raggiungimento dell’età pensionabile ha la funzione di sostegno al reddito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro; tale bisogno non ricorreva in capo alla dipendente poiché mai costei aveva perso il posto di lavoro.
Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art.117, co.2, lett. o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale. Lo Statuto RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione RAGIONE_SOCIALE legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale -regime sostituivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla RAGIONE_SOCIALE
Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e poi passato alla gestione RAGIONE_SOCIALE.
Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il RAGIONE_SOCIALE ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva.
Il secondo e terzo motivo sono infondati.
Come anticipato, il regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici regionali è attratto alla gestione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Rettamente la Corte d’appello ha escluso che agli stessi possa applicarsi il regime degli assicurati presso l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.3, lett. f) l. n.1655/62.
Esso dispone che i contributi all’RAGIONE_SOCIALE sono dovuti ‘dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
…
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate’.
Emerge dal chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione che gli Enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’RAGIONE_SOCIALE solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti. Occorre cioè che l’attività agricola svolta in via strumental e dall’ente pubblico abbia natura d’impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività -che deve essere agricola -ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quind i con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c.
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell’attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell’attività esercita ta, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo).
Ciò non accade riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con i quali autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n.6/16 (art.35, co.3) non come impresa o azienda, ma come mera ‘struttura tecnico -operativa RAGIONE_SOCIALE Regione’, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett. c), d), e).
Ne viene l’inapplicabilità dell’art.3, lett. f) l. n.1655/62.
Infondato è infine anche il quarto motivo.
Dispone l’art.6 del regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto interministeriale del 19.11.96 che la liquidazione del conto individuale è dovuta nei seguenti casi: ‘ 1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all’iscritto l’ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è c orrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’ iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’RAGIONE_SOCIALE; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto’.
Rileva nel caso di specie l’ipotesi sub c), trattandosi di una dipendente non ancora titolare di trattamento pensionistico. Sostiene il motivo che presupposto necessario RAGIONE_SOCIALE liquidazione del ‘conto individuale’ sia la cessazione del rapporto di lavoro, poiché la prestazione in questione mira ad assicurare un sostegno al reddito al dipendente che abbia perso il posto di lavoro.
In realtà così non è, poiché la liquidazione del ‘conto individuale’ non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE. Se la funzione RAGIONE_SOCIALE tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso RAGIONE_SOCIALE o presso enti previdenziali diversi. Al contrario, il dato dirimente è la continuità RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. Rettamente la Corte d’appello ha statuito in tali termini.
In conclusione, il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese essendo l’assicurata rimasta intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.9.24