Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 15523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 24580/2020 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Comune di Agira, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 6/2020, pubblicata il 14 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Enna depositato il 25 marzo 2016 NOME COGNOME ha esposto di essere dipendente del Comune di Agira, categoria C, posizione economica C1, di avere partecipato alla selezione per la progressione economica orizzontale alla posizione C2 e di essersi collocato al primo posto della graduatoria definitiva pubblicata con determinazione del 30 dicembre 2010.
Egli ha chiesto, quindi, che fosse accertato il suo diritto all’attribuzione della progressione economica orizzontale dal 1° gennaio 2004 e la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle correlate differenze retributive.
Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 403/2017, ha accolto il ricorso.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Agira ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6/2020, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Comune di Agira si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in esame la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione.
Alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni:
il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel
capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priori sull’esistenza del potere della PRAGIONE_SOCIALE di attivarle;
le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione , e, in particolare, da quali documenti devono risultare;
le condizioni cui sono subordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;
la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anch e d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a ), b) e c).
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 5