Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 227 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4603-2022 proposto da:
IPARRAGUIRRE COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza n. 144/2022 del la Corte d’ appello di Milano, depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Relatore Cons. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME NOME, cittadino peruviano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha confermato la legittimità del provvedimento adottato dalla Questura di Monza, in data 20 gennaio 2020, a mezzo del quale è stato revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari, già rilasciato al sig. NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 28, comma 1 lett. b) del D.P.R. 394/1999 e dell’a rt. 19 comma 2 lett. c del D.Lgs. 286/1998.
La corte territoriale ha ritenuto che: a) l’appellante non ave va fornito la prova dell’effettiva e continuativa convivenza con il fratello, avendo egli stesso ammesso di aver trasferito la propria residenza anagrafica da Arcore, luogo di residenza del fratello, a Cologn o presso l’abitazione di un’amica , pur se, a suo dire, per un periodo di tempo limitato; b) gli altri riscontri probatori (il sopralluogo effettuato dai Carabinieri di Arcore presso l’abitazione del fratello dell’appellante , le dichiarazioni di quest’ultimo, le dimensioni ridotte dell’appartamento , la mancanza di effetti personali dell’appellante dentro l’a bitazione) dimostravano tutti che il sig. COGNOME non conviveva con il fratello; c) l’appellante era giunto in Italia all’età di 60 anni e, quindi, era ragionevole ritenere che in Perù avesse dei legami familiari, mentre in Italia, dopo tre anni di soggiorno, non avesse potuto ben stabilizzarsi, avendo svolto lavori saltuari non in regola, nonostante il possesso di regolare permesso.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidato a tre motivi. Non ha spiegato difese l’amministrazione intimata.
È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il
ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U.I.’ ai sensi ex art. 360, comma 1 n. 3 , nonché l”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le part i’ ai sensi de ll’art. 360, comma 1 n. 5, in relazione all’elemento della convi venza . Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe disposto la revoca del permesso di soggiorno del sig. NOME in ragione della sospensione meramente temporanea della convivenza di quest’ultimo con il fratello -a causa del difficile rapporto con la cognata -, mentre il cambio di residenza è stato un mero atto formale, al quale non è seguita una reale separazione dal punto di vista affettivo e di condivisione della vita familiare con il fratello.
Con il secondo motivo di doglianza si deduce, l” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 , nonché la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 286/1998 ‘ ai sensi ex art. 360, comma 1 n. 3, in relazione all’elemento de i vincoli familiari, in quanto la corte territoriale avrebbe valutato il legame intercorrente tra il ricorrente ed i suoi tre fratelli residenti in Italia in modo generico e superficiale, senza ammettere alcuna prova testimoniale su detto legame « affettivo » e senza considerare che il trasferimento del sig. NOME era dovuto al fatto di essere rimasto solo in Perù dopo aver perso i genitori e la moglie.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione a ll’art. 360, comma 1 n. 3, l a ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ‘ , in quanto il Ministero degli Interni, costituitosi solo in primo grado, aveva basato le proprie difese esclusivamente sulla
mancanza del presupposto della convivenza, senza prendere posizione od offrire prove contrarie sulle ulteriori circostanze di fatto idonee a consentire la permanenza del ricorrente in Italia. Secondo la difesa del sig. NOME, tale scelta difensiva consentirebbe di ritenere raggiunta la prova su tali circostanze ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e, dunque, riconoscere l’illegittimità del provvedimento di revoca impugnato.
I primi due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono infondati.
Questa Corte ha già chiarito che: a) « I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell’effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999 » ( Ordinanza n. 28201 del 2021); b) « L’accertamento della mancata dimostrazione della condizione prevista dagli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituito dalla convivenza effettiva con la sorella, priva di decisività gli altri mezzi, in quanto, in assenza del presupposto fondante per l’accoglimento della domanda, risu lta inutile valutare il corretto apprezzamento dell’esistenza di limitazioni per ragioni di pubblica sicurezza a un diritto di soggiorno comunque insussistente » (Ordinanza n. 10217 del 2022); c) « La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di “vita familiare” rilevante a norma dell’art. 8 CEDU, difettando ogni elemento
presuntivo dell’esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell’art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 » (Ordinanza n. 7427 del 18/03/2020).
Nella specie, con motivato accertamento fattuale, si è accertata l’interruzione della convivenza effettiva con il fratello e non rilevava quindi il legame affettivo tra i due.
3. Il terzo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha già affermato (Cass 27000/2016) che « in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (cfr. anche Cass. 13255/2021 e Cass. 1229/2019).
Il ricorrente, nella sostanza, denuncia un’erronea valutazione da parte della Corte d’appello delle risultanze istruttorie.
Va quindi ribadito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di
violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. 23940/2017).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimat a svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre