Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34776 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28881/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 3058/2020 depositata il 11/02/2020.
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023, dal consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha citato in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, la compagnia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lamentando lo smarrimento del bagaglio da stiva nel corso di un volo aereo multi-tratta da Aktu (Kazakistan) a Palermo, iniziato il 14/04/2017 e con scali a Mosca e a Roma, nonché chiedendo il risarcimento dei conseguentemente subiti danni patrimoniali e non patrimoniali.
La società RAGIONE_SOCIALE (società aperta di diritto russo) si è costituita in giudizio deduce ndo che l’ultima tratta del volo era stata effettuata dall’ RAGIONE_SOCIALE, pure evocata in giudizio.
Il Giudice di pace ha accolto la domanda nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , liquidando in favore del COGNOME oltre millequattrocento euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente e del danno non patrimoniale.
La società RAGIONE_SOCIALE ha interposto gravame e, nel ricostituito contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello con sentenza n. 3058 dell’11/2/2020.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. Si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto applicabile la detta Convenzione anche alla Federazione Russa , benché all’epoca della vicenda in argomento non l’avesse ancora ratificata.
R.g. n. 28881 del 2020;
Ad. 25/05/2023; estensore: NOMECOGNOME
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Il giudice dell’appello ha affermato trovare nella specie applicazione la c.d. Convenzione di Montreal (Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999).
L’assunto è erroneo.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 10178 del 17/04/2023 ( con riferimento ad evento consistito in un ritardo nel volo di rientro dalla Russia, nel gennaio dell ‘ anno 2018, v. Cass. n. 10178 del 17/04/2023 ) all’RAGIONE_SOCIALE non è applicabile né la Convenzione di Montreal del 1999 (in quanto non ratificata dalla Federazione Russa) né il Regolamento CE n. 261/04, non facendo la Federazione Russa parte dell’UE , occorrendo fare viceversa applicazione della Convenzione di Varsavia del 1929, che all’art. 19 prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto dettando un limite massimo del danno risarcibile (art. 22) senza determinare tuttavia i criteri utili per la relativa liquidazione, rinviando a tal fine alla legge nazionale del vettore. Principio cui il Collegio intende fare anche nella specie applicazione, e che è stato viceversa disatteso dal giudice del gravame nell’impugnata sentenza laddove ha affermato « che nella presente controversia è applicabile la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale fatta il 28 maggio 1999 dal momento che il luogo fi partenza e quello di destinazione del trasporto si trovano in due diversi Stati contraenti (Aktau si trova in Kazakistan, Stato che ha ratificato la Convenzione nell’agosto 2015, e Palermo si trova in Italia, stato che ha ratificato la Convenzione con legge n. 12/2004); ciò che determina appunto l’applicabilità del detto strumento convenzionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dello stesso(sull’applicabilità della Convenzione di Montreal anche alla RAGIONE_SOCIALE
R.g. n. 28881 del 2020;
Ad. 25/05/2023; estensore: NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente dal fatto che la Federazione Russa non l’abbia ratificata ».
All ‘accoglimento del 1° motivo di ricorso nei suindicati termini e limiti consegue, assorbiti gli altri motivi , la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e il rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa