Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30367 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29089-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
nonché contro
LA RINASCITA RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 684/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Agrigento, chiedendo dichiararsi nulla la procura a vendere in forza della quale il COGNOME aveva venduto a sé stesso la metà indivisa della ex-casa coniugale, appartenente pro quota anche all’attrice, ed annullare il relativo contratto di compravendita concluso in data 15.6.2012, per conflitto di interessi, ovvero dichiararsi la sua nullità per frode alla legge. Invocava altresì l’annullamento del successivo atto costitutivo de ‘RAGIONE_SOCIALE, con il quale il COGNOME aveva conferito il cespite oggetto di causa nel patrimonio della società, nonché, la dichiarazione della natura simulata, per collegamento negoziale in frode alla legge, della locazione conclusa tra la predetta società e COGNOME NOME.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1468/2019, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 684/2022, la Corte di Appello di Palermo accoglieva il gravame proposto dalla COGNOME avverso la decisione di prime cure, riformandola ed annullando la compravendita conclusa dal COGNOME con sé stesso, dichiarando l’opponibilità dell’annullamento nei confronti de RAGIONE_SOCIALE, ma denegando la restituzione del bene, medio tempore alienato ad COGNOME NOME, terzo interveniente in prime cure, e condannando il
NOME al risarcimento del danno conseguente alla privazione della quota dell’immobile appartenente alla COGNOME.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Le altre parti intimate, RAGIONE_SOCIALE ed NOME, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 18.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
travisamento delle prove e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare alcune risultanze istruttorie.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di annullamento di contratto di compravendita concluso dal rappresentante con sé stesso.
L’unico motivo è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, poiché esso si risolve in una doglianza di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. I giudici di merito, in particolare, hanno ritenuto che la missiva del 2.8.2012, inviata dalla COGNOME alla Banca Popolare di Canicattì, non costituisse convalida tacita del contratto annullabile, non emergendo da detta missiva, o da altre fonti di prova, elementi atti a
dimostrare ‘… che l’autrice dello scritto fosse consapevole dell’invalidità del negozio e avesse inteso rinunciare a farla valere’ (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Il ricorrente contrappone a tale valutazione del fatto e delle prove una lettura alternativa, senza considerare che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è consentito proporre, in questa sede, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, posto che ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Peraltro, la ricostruzione del giudice di merito è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘La convalida tacita del
contratto annullabile, di cui all’art 1444 secondo comma cod civ, e configurabile con riguardo ad atti di esecuzione inequivocamente incompatibili con la volontà di chiedere l’annullamento’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3553 del 26/06/1979, Rv. 399970).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata risulta idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)’ .
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., osservando come la censura si riduca alla contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda