Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22406 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso asseritamente proposto da
RAGIONE_SOCIALE COOP. SOCIALE
-non depositante – iscritto a ruolo al n. 20732/2022 R.G. dalla parte intimata :
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
– asserita controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1156/2021 depositata il 30 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025
dal Presidente Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
In data 14 settembre 2022, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso avverso il ricorso per cassazione, asseritamente notificatole dalla RAGIONE_SOCIALE riguardo alla sentenza pronunciata inter partes in grado di appello indicata in epigrafe ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo del ricorso, che non risultava depositato dalla parte ricorrente.
La trattazione del ricorso è stata fissata nell’odierna adunanza camerale, in vista della quale parte resistente ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.
CONSIDERATO CHE:
L’iscrizione a ruolo del ricorso mediante il deposito del proprio controricorso da parte della RAGIONE_SOCIALE si deve ritenere inammissibile per due gradate ragioni, che il Collegio deve rilevare d’ufficio.
Queste le ragioni.
2.Sotto un primo profilo, rileva che parte resistente risulta avere depositato copia del ricorso che asserisce esserle stato notificato dalla RAGIONE_SOCIALE ma non la relata della sua notificazione.
Sotto un secondo profilo, una volta tenuto conto della applicabilità, con riferimento alla vicenda processuale, del testo dell’art. 370 c.p.c. anteriore alla modifica operata dalla l. n. 149 del 2022, assumono rilievo le seguenti circostanze: a) parte resistente ha documentato -producendo la relativa relata ai sensi della l. n.
53 del 1994 -di avere proceduto alla notificazione del controricorso, dovuta secondo quel testo, in data 27 gennaio 2022; b) tuttavia, il deposito del controricorso in funzione del l’iscrizione a ruolo del ricorso asseritamente notificato, siccome emerge dagli atti per quello che risulta dal relativo modulo, risulta avvenuta in data 14 settembre 2022.
In particolare, da detto modulo emerge che: b1) nella parte compilata dal difensore e dal medesimo sottoscritta, dove è espressa la richiesta di iscrizione a ruolo a sua firma dello stesso difensore risulta apposta a penna la data del giorno 15 febbraio 2022; b2) sulla parte del modulo riempita dal difensore vi è invece un’apposizione del timbro dell’Ufficio Depositi di questa Corte che reca la data del giorno 14 settembre 2022; b3) in fine, è sempre quest’ultima data ad essere indicata nella parte del modulo di pertinenza del detto Ufficio (successiva a quella riempita dal difensore) che rappresenta la certificazione del l’attività di deposito e che reca la firma del funzionario di cancelleria.
4. Il profilo relativo alla mancata prova della notificazione del ricorso evidenzia l’inammissibilità del controricorso e della conseguente iscrizione a ruolo del ricorso asseritamente notificato, perché non risulta dimostrato l’esercizio del diritto di impugnazione che, secondo la tecnica di introduzione del ricorso per cassazione (anche attuale) suppone preliminarmente che l’atto con cui si propone il ricorso sia notificato alla controparte e solo successivamente depositato presso la Corte, sicché, ove non sia dimostrata l’avvenuta notificazione, è impossibile addebitare all’ipotetico ricorrente di non avere depositato il ricorso.
Conn la conseguenza che non risulta dimostrato il presupposto per reagire alla impugnazione con la notificazione e, quindi, nel regime anteriore alla l. n. 149 del 2022, il deposito del controricorso e la connessa iscrizione a ruolo del ricorso.
Né in senso contrario, ritiene il Collegio, può assumere rilievo il fatto che parte resistente risulta avere depositato copia del ricorso asseritamente notificatole, recante la firma digitale del difensore della controparte, qualificatosi esercente il ministero di cui all’art. 365 c.p.c., e coincidente con quello indicato come esercente il patrocinio nella stessa sentenza asseritamente impugnata (e deposita dalla resistente). Ritenere che il possesso di tale copia implichi la conseguenza che essa deve essere stata effettivamente notifica ta alla resistente appare solo un’ipotesi possibile, ma non certa. È sufficiente considerare, specie considerando che il difensore della resistente e quello della ricorrente sono gli stessi indicati dalla sentenza, che la copia del ricorso -priva di data potrebbe essere stata rimessa all’attuale difensore della resistente nel quadro di trattative nella pendenza del termine di impugnazione. Inoltre, e non è senza rilievo, nel controricorso nemmeno si indica in che data il ricorso sarebbe stato notificato.
4.1. Da quanto osservato consegue che deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui: <> (Cass. Sez. Un. n. 4500 del 1988; nello stesso senso: Cass. n. 10810 del 2011).
Ne consegue che nel caso di specie dev’essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso e, quindi, della iscrizione a ruolo del ricorso che la resistente ha assunto essere stato proposto nei suoi confronti.
In via gradata il Collegio osserva -e sono le implicazioni del secondo profilo evidenziato in limine di questa motivazione -che il
contro
ricorso meriterebbe cattiva sorte anche qualora -per absurdum – si volesse ritenere sufficiente a provare la notificazione del ricorso la copia prodotta cui si è fatto sopra riferimento.
Il deposito del controricorso, infatti, risulta palesemente tardivo per il mancato rispetto del termine di cui al già indicato terzo comma dell’art. 370 vecchio testo , decorso dalla data della sua notificazione. Quel termine scadeva infatti il giorno 16 febbraio 2022, essendo decorso dal 27 gennaio, data di notifica del controricorso. Invece, dalla data che risulta sia dal timbro sia dalla certificazione sulla nota di iscrizione a ruolo il controricorso, come s’è veduto venne depositato il 14 settembre 2022. Palese, naturalmente, appare l’irrilevanza della data del 15 febbraio 2022 apposta sulla parte del modulo riempita dal difensore. Essa può solo evidenziare quando il medesimo la riempì, ma non quando la depositò.
Ora, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui: <>.
Tale principio di diritto , là dove rende legittima l’iscrizione a ruolo del ricorso da parte del controricorrente al fine di conseguire le spese, suppone, tuttavia – e quì si intende affermare il relativo principio di diritto a precisazione di quello appena riprodotto – che
la parte resistente depositi il controricorso nel termine entro il quale -a pena di improcedibilità – avrebbe dovuto provvedere al deposito, cioè: a1) nel regime dell’art. 370 c.p.c. anteriore alla riforma di cui alla l. n. 149 del 2022 entro il termine di venti giorni dalla notificazione, di cui al terzo comma di quella norma; a2) nel regime dell’art. 370 introdotto dalla riforma de qua entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.
Nel caso che si giudica i l controricorso e, dunque, l’attività di iscrizione a ruolo del ricorso risulterebbero -a prescindere dalla inammissibilità ricollegantesi alla mancata prova della notificazione del ricorso -palesemente improcedibili ai sensi del principio sub a1 ).
Risulta a questo punto palese che l’inammissibilità e gradatamente l’improcedibilità del controricorso e dell’iscrizione a ruolo del ricorso sopra evidenziate escludono qualsiasi diritto della parte resistente ad ottenere il riconoscimento delle spese giudiziali, atteso che lo svolgimento di un’attività irrituale non può giustificare la consecuzione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso e l’iscrizione a ruolo del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione