Controricorso tempestivo: guida ai termini processuali secondo la Cassazione
Il calcolo dei termini processuali è un aspetto cruciale del contenzioso e un errore può costare caro. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tempestività di un controricorso, offrendo chiarimenti fondamentali sulla decorrenza delle scadenze, specialmente in relazione alla sospensione feriale. Questa decisione sottolinea la differenza tra un errore materiale e una valutazione di merito, ribadendo la necessità di un’analisi rigorosa delle norme procedurali.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla richiesta di una parte (la ricorrente) di correggere un’ordinanza della stessa Corte. La ricorrente lamentava un presunto errore materiale: era stata condannata a rimborsare le spese legali alla controparte, nonostante il controricorso di quest’ultima fosse stato, a suo dire, depositato fuori termine. Secondo la sua tesi, il deposito, avvenuto il 13 ottobre 2020, era tardivo rispetto alla scadenza del 30 settembre 2020, rendendo l’atto inammissibile e, di conseguenza, ingiusta la condanna alle spese.
L’analisi della Corte sul controricorso e i termini
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, procedendo a una meticolosa ricostruzione del calcolo dei termini. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla tempestività del controricorso non era affatto un lapsus calami, bensì il risultato di un “coerente e deliberato discernimento”.
Il ragionamento della Corte si basa sui seguenti punti:
1. Data di notifica del ricorso: Il ricorso principale era stato notificato il 22 luglio 2020.
2. Sospensione feriale: Si deve tenere conto della sospensione feriale dei termini (dal 1 al 31 agosto).
3. Scadenza per la notifica del controricorso: Applicando l’art. 370, comma 1, c.p.c., il termine di venti giorni per notificare il controricorso scadeva l’1 ottobre 2020.
4. Scadenza per il deposito del controricorso: Qui risiede il punto cruciale. Ai sensi dell’art. 370, comma 3, c.p.c., il controricorso, una volta notificato, deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla sua notificazione. Poiché il deposito era avvenuto il 13 ottobre 2020, questo era pienamente tempestivo, dato che il termine ultimo scadeva il 21 ottobre 2020.
La Corte ha quindi stabilito che non vi era alcuna divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, elemento che caratterizza l’errore materiale. La decisione era, al contrario, giuridicamente corretta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato il rigetto della richiesta di correzione distinguendo nettamente l’errore materiale da una valutazione giuridica. L’errore materiale, suscettibile di correzione, è una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione. Nel caso di specie, la valutazione sull’ammissibilità del controricorso era frutto di un’interpretazione e applicazione specifica delle norme procedurali (art. 370 c.p.c.) alla luce della cronologia degli eventi processuali.
I giudici hanno sottolineato come il controricorso fosse stato correttamente ritenuto ammissibile. Di conseguenza, la liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa era una statuizione legittima e coerente, non un errore da emendare.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tempestività degli atti processuali non è un mero calcolo aritmetico, ma un’operazione giuridica complessa che richiede la corretta applicazione delle norme vigenti ratione temporis, inclusa la disciplina sulla sospensione feriale. La distinzione tra il termine per la notifica e quello per il successivo deposito del controricorso è essenziale e non può essere confusa. La decisione serve da monito sull’importanza della precisione nel rispetto delle scadenze procedurali e chiarisce che una contestazione sull’interpretazione delle norme non può essere veicolata tramite l’istituto della correzione dell’errore materiale.
Quando si considera tempestivo un controricorso in Cassazione?
Un controricorso è tempestivo se vengono rispettati due termini distinti: prima deve essere notificato alla controparte entro il termine previsto dalla legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica del ricorso, tenendo conto della sospensione feriale); successivamente, deve essere depositato in cancelleria entro altri 20 giorni dalla data in cui è stato notificato.
La sospensione feriale dei termini incide sul calcolo delle scadenze per il controricorso?
Sì, la sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto) si applica e interrompe il calcolo dei termini processuali. Come dimostrato dalla Corte nel caso esaminato, questo periodo non viene conteggiato ai fini della scadenza per la notifica del controricorso.
Una valutazione errata sulla tempestività di un atto è sempre un errore materiale correggibile?
No. Secondo la Corte, se la valutazione sulla tempestività è il risultato di un’applicazione ragionata e deliberata delle norme processuali, non si tratta di un mero ‘lapsus calami’ (errore materiale), ma di una decisione di merito. Pertanto, non può essere corretta con la procedura semplificata prevista per gli errori materiali, ma deve essere eventualmente impugnata con i mezzi appropriati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9147 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
sul ricorso 21607/2020 proposto da:
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e NOME COGNOME
– intimati – avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 21157/2024 depositata il 29/07/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in atti NOME COGNOME chiede che sia corretto l’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che, non facendo alcuna menzione della inammissibilità del controricorso, rilevata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. per essere stato il controricorso depositato in data 13.10.2020, mentre il termine ultimo era spirato il 30.9.2020, disponeva la condanna di essa ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti non tempestivamente costituitisi, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge e ad euro 200,00 per esborsi.
Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie esso non solo non è ravvisabile perché la determinazione impugnata non è frutto di un mero lapsus calami , ma, semmai, alla luce del concreto sviluppo della vicenda processuale e della tempestività della costituzione dei resistenti, di coerente e deliberato discernimento. Ma neppure si può dire concretamente sussistente dal momento che il ricorso è stato notificato il 22.7.2020, sicché, considerata la sospensione feriale del termini, applicandosi alla specie l’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. vigente ratione temporis , il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso per provvedere al suo deposito in cancelleria -cui era correlato il termine per la notifica del controricorso -scadeva il giorno 11.9.2020; di conseguenza, il termine di venti giorni per la notifica del controricorso veniva a scadere il 1.10.2020 e, dunque, il deposito dello stesso in
cancelleria, da effettuarsi a mente dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., vigente ratione temporis , entro venti giorni dalla sua notificazione, avvenuto il 13.10.2020, era del tutto tempestivo, scadendo infatti il relativo termine il 21.10.2020, di modo che il controricorso è stato correttamente ritenuto ammissibile e correttamente si sono perciò liquidate le spese di lite a favore della parte vittoriosa.
Il ricorso va dunque respinto.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
P.Q.M.
Respinge il ricorso
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME