Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21344-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME TITOLARE DELL’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE GLI INFORTUNI SUL LAVORO, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimati –
Oggetto
R.G.N.21344/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 28/05/2025
CC
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE GLI INFORTUNI SUL LAVORO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME TITOLARE DELL’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimati – avverso la sentenza n. 556/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/02/2020 R.G.N. 288/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto inapplicabile la contribuzione virtuale per i contratti a tempo pieno, ai contratti part time stipulati in edilizia con superamento dei limiti percentuali fissati dalla contrattazione collettiva.
Ricorre RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che, successivamente al deposito del ricorso, ha rinunciato al ricorso per avvenuta soddisfazione, medio tempore, del credito per contributi e sanzioni azionato.
Propone ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per sopravvenuta carenza d’interesse, è da accogliere il ricorso con il quale RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione di legge quanto alla contribuzione virtuale applicabile ai contratti a tempo parziale in edilizia in caso di superamento dei limiti percentuali fissati dalla contrattazione collettiva, a suffragio della censura richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità.
Per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 30992/2024, in continuità con Cass. nn. 8580,8794,8795/2020), nel settore dell’edilizia, l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti di lavoro a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite fissato da una disposizione del contratto collettivo applicabile.
Invero, la funzione della disposizione citata è quella d’individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa e tale valore, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti a tempo parziale in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (Cass., sez. lav., 27 giugno 2023, n. 26832, punto 2.2. delle Ragioni della decisione).
Si è chiarito, a tale riguardo, che “facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che… prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati” (Cass., sez. lav., 12 maggio 2020, n. 8794, punto 9 delle Ragioni della decisione).
Questa Corte ha puntualizzato che “la commisurazione dell’imponibile contributivo alla retribuzione normale non deriva qui da (né necessita di) una fattispecie di nullità del contratto di lavoro part-time stipulato inter partes, ma costituisce semplicemente la conseguenza della previsione contrattuale collettiva circa il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa edile, che – a termini dell’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 – può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di (legittima) sospensione e non già in quelli di riduzione dell’attività lavorativa, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore” (sentenza n. 8794 del 2020, punto 10 delle Ragioni della decisione).
Un diverso inquadramento della vicenda condurrebbe “a misconoscere la portata del principio di autonomia del
rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva (che, come si è dianzi ricordato, concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o quello superiore previsto dal contratto individuale), ma soprattutto a scambiare per un’ipotesi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto quella che, a tutti gli effetti, è soltanto un’ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa normalmente dovuta per contratto, la quale – giusta la previsione del citato art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 – in tanto può modificare la misura delle obbligazioni contributive dell’impresa in quanto sia contenuta nel limite previsto dalla contrattazione collettiva” (sentenza n. 8794 del 2020, punto 11 delle Ragioni della decisione).
Tali principi sono stati enunciati anche con riferimento ai premi richiesti dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2023, n. 36046) e sono stati confermati a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 17 luglio 2024, n. 19760), come anche la parte ricorrente non ha mancato di rimarcare, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
Né la parte controricorrente, nel richiamare le prescrizioni del D.Lgs. n. 61 del 2000, incrina le considerazioni che avvalorano l’orientamento di questa Corte, incentrato sul carattere pubblicistico degl’interessi coinvolti nel rapporto obbligatorio che s’instaura con l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o con l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ordinanza n. 26832 del 2023, punto 2.3. delle Ragioni della decisione).
Dai principi richiamati si è discostata la sentenza d’appello.
Dai rilievi svolti discendono, in definitiva, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata in parte qua.
La necessità di dar corso ad ulteriori accertamenti di fatto impone di rinviare la causa alla stessa Corte d’Appello che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese dell’odierno giudizio.
L’esito del ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, d’inammissibilità sopravvenuta per carenza d’interesse, consiglia la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarato inammissibile il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione; spese compensate tra RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e controricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28