Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29790-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Contribuzione società
dilettantistica
R.G.N.29790/2019
COGNOME
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 288/2019 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 02/04/2019 R.G.N. 515/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n.288/19, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva solo in minima parte, e respingeva per il resto, l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento d ei contributi relativamente a 10 collaboratori impiegati nel periodo settembre 2012-febbraio 2015.
Riteneva la Corte che dei 6 lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata continuativa -2 per il desk e 4 per preparazione e assistenza all’attività sportivo dilettantistica -solo uno di questi fosse effettivamente un lavoratore parasubordinato, mentre per i restanti il rapporto si era svolto con i caratteri della
subordinazione, secondo le prove e le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado. Per gli altri 4 collaboratori, ovvero istruttori sportivi, riteneva la Corte che la contribuzione non fosse dovuta applicandosi l’esenzione dell’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86, senza rilevanza della professionalità della prestazione svolta , poiché l’attività sportiva dilettantistica poggerebbe sull’affiliazione al CONI .
Contro la sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre in via principale per due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto un motivo di ricorso in via successiva, da qualificarsi come incidentale.
All ‘odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale, la Athlon deduce violazione dell’art.67, lett. m), ultimo periodo e dell’art.69, co.2 d.P.R. n.917/86 T.U.I.R per avere la Corte concluso per la presenza di contratti di lavoro subordinato nonostante fossero stati conclusi contratti di collaborazione coordinata continuativa genuini, in assenza di vincolo di subordinazione.
Con il secondo motivo di ricorso principale, la Athlon deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. in quanto la
Corte non avrebbe motivato le ragioni della ricorrenza della subordinazione.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 d.lgs. C. P.S. n.708/47, nonché del d.m Lavoro 15 marzo 2005 n.17445, e del d.m. Lavoro 15 marzo 2005 n.17454, e degli artt.67, co.1, lett. m), d.P.R. n.917/86, 24, co.5 d.l. n.207/08 ( rectius , art. 35, co.5 d.l. n. 207 del 2008), conv. con mod. in l. n.14/09. Sostiene che l’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86 non può essere valida fonte di esenzione dall’obbligo contributivo , rilevando ai soli fini fiscali.
I due motivi del ricorso principale possono esse trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati.
Va in primo luogo escluso che la sentenza sia nulla per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti della subordinazione. La Corte ha confermato le argomentazioni svolte dal primo giudice, affermando la subordinazione in relazione ai 5 collaboratori in ragione dei seguenti elementi: orario di lavoro fisso, retribuzione fissa e commisurata alle ore di lavoro prestate, stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, sottoposizione alle direttive impartite dai titolari della palestra. La Corte ha riportato poi le dichiarazioni orali su cui si basò la sentenza di primo grado al fine di confermare gli assunti fatti propri dal Tribunale, a dimostrazione degli indici sintomatici della subordinazione.
Quanto al primo motivo, esso si presenta inammissibile ai sensi dell’art.348 -ter c.p.c. poiché, a dispetto del richiamo in rubrica alla violazione di norme di legge, esso tende, nella sostanza, a confutare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello circa la sussistenza della subordinazione, in un caso di doppia pronuncia conforme basata sugli stessi accertamenti compiuti relativamente ai 5 lavoratori.
Il ricorso incidentale è invece fondato.
La Corte d’appello ha escluso rilievo alla professionalità dell’attività reputando che l’esenzione di cui all’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86 rilevi riguardo a tutte le società sportive dilettantistiche affiliate al CONI, a prescindere dal requisito della professionalità della prestazione.
Di contro, questa Corte ha affermato, con orientamento cui va data continuità in questa sede (Cass.41397/2021, Cass.28845/20 23), che l’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/1986 non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svolgano professionalmente le attività da cui le somme derivano. Ha errato, dunque, la pronuncia d’appello nel qualificare come ‘redditi diversi’ i compensi percepiti dagli istruttori sol perché percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche ; così come ha errato nel reputare superfluo l’accertamento della natura professionale o meno del rapporto nell’ambito del quale i redditi sono stati percepiti ( v. Cass. 3759/2022).
La sentenza va dunque cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze , in diversa composizione, per i
conseguenti accertamenti in relazione ai suesposti principi, nonché per la regolazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e, respinto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso principale, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del