Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29790-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Contribuzione RAGIONE_SOCIALE
dilettantistica
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 288/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 02/04/2019 R.G.N. 515/2018; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.288/19, in parziale riforma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva solo in minima parte, e respingeva per il resto, l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e aventi ad oggetto il pagamento d ei contributi relativamente a 10 collaboratori impiegati nel periodo settembre 2012-febbraio 2015.
Riteneva la Corte che dei 6 lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata continuativa -2 per il desk e 4 per preparazione e assistenza all’attività sportivo dilettantistica -solo uno di questi fosse effettivamente un lavoratore parasubordinato, mentre per i restanti il rapporto si era svolto con i caratteri RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa
subordinazione, secondo le prove e le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado. Per gli altri 4 collaboratori, ovvero istruttori sportivi, riteneva la Corte che la contribuzione non fosse dovuta applicandosi l’esenzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86, senza rilevanza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa professionalità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prestazione svolta , poiché l’attività sportiva dilettantistica poggerebbe sull’affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Contro la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre in via principale per due motivi.
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha proposto un motivo di ricorso in via successiva, da qualificarsi come incidentale.
All ‘odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale, la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.67, lett. m), ultimo periodo e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.69, co.2 d.P.R. n.917/86 T.U.I.R per avere la Corte concluso per la presenza di contratti di lavoro subordinato nonostante fossero stati conclusi contratti di collaborazione coordinata continuativa genuini, in assenza di vincolo di subordinazione.
Con il secondo motivo di ricorso principale, la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce nullità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt.132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. in quanto la
Corte non avrebbe motivato le ragioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 d.lgs. C. P.S. n.708/47, nonché del d.m Lavoro 15 marzo 2005 n.17445, e del d.m. Lavoro 15 marzo 2005 n.17454, e degli artt.67, co.1, lett. m), d.P.R. n.917/86, 24, co.5 d.l. n.207/08 ( rectius , art. 35, co.5 d.l. n. 207 del 2008), conv. con mod. in l. n.14/09. Sostiene che l’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86 non può essere valida fonte di esenzione dall’obbligo contributivo , rilevando ai soli fini fiscali.
I due motivi del ricorso principale possono esse trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati.
Va in primo luogo escluso che la sentenza sia nulla per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa subordinazione. La Corte ha confermato le argomentazioni svolte dal primo giudice, affermando la subordinazione in relazione ai 5 collaboratori in ragione dei seguenti elementi: orario di lavoro fisso, retribuzione fissa e commisurata alle ore di lavoro prestate, stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, sottoposizione alle direttive impartite dai titolari RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa palestra. La Corte ha riportato poi le dichiarazioni orali su cui si basò la sentenza di primo grado al fine di confermare gli assunti fatti propri dal Tribunale, a dimostrazione degli indici sintomatici RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Quanto al primo motivo, esso si presenta inammissibile ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.348 -ter c.p.c. poiché, a dispetto del richiamo in rubrica alla violazione di norme di legge, esso tende, nella sostanza, a confutare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello circa la sussistenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, in un caso di doppia pronuncia conforme basata sugli stessi accertamenti compiuti relativamente ai 5 lavoratori.
Il ricorso incidentale è invece fondato.
La Corte d’appello ha escluso rilievo alla professionalità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività reputando che l’esenzione di cui all’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86 rilevi riguardo a tutte le RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affiliate al RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dal requisito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa professionalità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Di contro, questa Corte ha affermato, con orientamento cui va data continuità in questa sede (Cass.41397/2021, Cass.28845/20 23), che l’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/1986 non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svolgano professionalmente le attività da cui le somme derivano. Ha errato, dunque, la pronuncia d’appello nel qualificare come ‘redditi diversi’ i compensi percepiti dagli istruttori sol perché percepiti nell’esercizio di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; così come ha errato nel reputare superfluo l’accertamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa natura professionale o meno del rapporto nell’ambito del quale i redditi sono stati percepiti ( v. Cass. 3759/2022).
La sentenza va dunque cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze , in diversa composizione, per i
conseguenti accertamenti in relazione ai suesposti principi, nonché per la regolazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e, respinto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso principale, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del