Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35158 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35158 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12195-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
R.G.N. 12195/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2616/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 11/01/2017 R.G.N. 1178/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 10 marzo 2014, la corte d’appello di Lecce, in riforma di sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di opposizione a verbale ispettivo, con il quale era stato accertato l’obbligo dell’azienda di versare contributi nella gestione ordinaria per lavoratori assunti per l’integrazione scolastica di bambini disabili nel comune di Francavilla Fontana.
In particolare, una sentenza resa all’esito di altro contenzioso tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e lavoratori (Cassazione n. 14957 del 2009) aveva accertato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva differenze retributive e contributive, in relazione ai lavoratori assunti quali lavoratori coordinati e continuativi. Sulla base di questa sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto le differenze retributive e versato i contributi alla gestione separata, in quanto i lavoratori erano stati intanto iscritti ad altra gestione previdenziale (essendo stati assunti con rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della stessa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE). Gli ispettori avevano quindi rilevato che il lavoro era invece di tipo
subordinato e pertanto erano dovuti contributi per euro 142.610.
Nella sentenza qui impugnata, la corte territoriale ha escluso che l’obbligo contributivo fosse stato specificamente esaminato dal precedente giudicato ed ha confermato l’obbligo contributivo della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella gestione ordinaria in relazione alla natura del rapporto quale rapporto subordinato.
Avverso tale sentenza ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste controparte con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo si deduce violazione dell’articolo 2 comma 26 legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che la precedente sentenza si era occupata solo del trattamento economico (ritenendolo insufficiente) e non della natura subordinata del rapporto.
Il motivo di ricorso, che chiede in sostanza di reinterpretare il giudicato esterno, censura male la statuizione della corte d’appello, senza riportare peraltro i passaggi essenziali del giudicato invocato (il cui richiamo risulta essenziale al fine di verificare se il giudicato abbia esaminato il problema dell’adeguatezza retributiva ovvero anche la natura del rapporto lavorativo).
Per altro verso, le censure proposte dalla ricorrente sono irrilevanti in relazione alla sentenza impugnata, atteso che questa ha accertato comunque (a
prescindere dall’esito dell’altro giudizio) gli effetti del rapporto sulla contribuzione dovuta, effetti in alcun modo attaccati dal ricorrente in questa sede.
Per tutte le ragioni evidenziate, il motivo di ricorso è inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio