Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13432 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13432 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5211-2018 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 287/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/08/2017 R.G.N. 128/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 5211/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 3.8.2017 n. 287 , la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione Siciliana, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la prosecuzione volontaria RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, venisse determinata sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘indennità mensile effettivamente liquidata allo stesso ricorrente, con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi dovuti nella misura come sopra determinata e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva e a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
Il tribunale, aveva rigettato la domanda, perché era maturata la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva.
La Corte d’appello, da parte sua, pur rilevando l’esistenza di un atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (il cui termine, quindi, non era decorso), rigettava il gravame nel merito, in quanto la contribuzione richiesta aveva natura volontaria e si era in presenza di una conciliazione intervenuta tra le parti innanzi all’ufficio provinciale del lavoro di Enna, nel quale il COGNOME, in sede di contenzioso in materia di indennità di prepensionamento aveva rinunciato anche a ogni pretesa creditoria avente titolo nelle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legislazione regionale in materia di
trattamenti assistenziali, diritti di cui poteva disporre in quanto non attenevano a forme di previdenza obbligatoria, di cui all’art. 2115 terzo comma c.c.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello , COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con distinti controricorsi.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa legge regionale siciliana n. 42 del 1975 e ss.mm.ii. (l.r. n. 100 del 1979, l.r. n. 27 del 1984, l.r. n. 21 del 1993, l.r. n. 8 del 1995, l.r. n. 5 del 1999), RAGIONE_SOCIALEe leggi statali n. 214/82, n. 105/91, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 268 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47/83, del DPR n. 1432/71, degli artt. 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale avrebbe qualificato come ‘volontaria’ la contribuzione per cui è causa, e dunque ‘disponibile’, in via transattiva, da parte del lavoratore.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale non avrebbe ritenuto affette da nullità, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe norme di cui in rubrica, le transazioni stipulate tra lavoratore e datore di lavoro, aventi ad oggetto crediti contributivi e ciò attesa la natura pubblica e dunque indisponibile dei contributi previdenziali in questione.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113 c.c., perché avrebbe errato la Corte d’appello nell’interpretazione degli accordi transattivi RAGIONE_SOCIALE‘11.10.04 e del 10.10.2006 siglati dalle parti rispettivamente davanti agli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Caltanissetta e di Palermo -a ritenere la contribuzion e per cui è causa ‘coperta’ da effettiva e valida rinuncia da parte del ricorrente.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., perché la Corte d’appello, in ragione dei motivi sopra esposti, avrebbe
dovuto porre a carico RAGIONE_SOCIALEe controparti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
I primi tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, con assorbimento del quarto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ La contribuzione relativa all’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa l.r. Sicilia n. 42 del 1975, posta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione – alla quale è subentrata la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – costituendo contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale ‘ (Cass. nn. 3184/19, 2939/19 e nn. 18365-18371/20) .
Nella fattispecie in esame, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2939/19, cit.), si realizza nella sostanza, anche se attraverso il rinvio operativo allo schema RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione volontaria propria del sistema generale, una ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica RAGIONE_SOCIALE‘onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte RAGIONE_SOCIALEa regione siciliana e ciò in ragione: a) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del testo RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALE che riconosce una competenza legislativa esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Regione entro i limiti territoriali RAGIONE_SOCIALEa Sicilia in un serie di materie, tra cui lo stato giuridico ed economico del personale regionale, che in ogni caso non può essere “inferiore a quello previsto per i dipendenti RAGIONE_SOCIALEo Stato”, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe leggi costituzionali e RAGIONE_SOCIALEe riforme agrarie ed industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano; b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEo stesso Statuto, entro il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, e per soddisfare condizioni particolari ed interessi propri RAGIONE_SOCIALEa Regione, fruisce di una competenza legislativa concorrente, fra l’altro, in materia di “legislazione sociale: rapporti di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale”, con l’ulteriore limite del rispetto dei “minimi stabiliti da leggi RAGIONE_SOCIALEo Stato”.
Pertanto, la natura di obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge rende il diritto del lavoratore interno al complesso dei diritti previdenziali riconosciuti al medesimo e tutelati dall’art. 38 Cost., per loro natura distinti da quelli retributivi, direttamente o indirettamente, correlati al rapporto di lavoro, e ciò comporta, inevitabilmente, che non possa farsi rientrare la medesima obbligazione, in sè considerata, nell’ambito del patrimonio personale RAGIONE_SOCIALE‘ex lavoratore che dunque non può certo disporne con atti transattivi di alcun genere.
Ciò premesso, la sentenza impugnata non ha neppure considerato che per la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 6221 del 2009; Cass. n. 2483 del 1971) gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2113 c.c., debbono attenere alle mere conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi e non già all’obbligo in sè considerato gravante sul soggetto obbligato a corrispondere i contributi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perchè quest’obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il soggetto obbligato al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione ed il lavoratore, essendo queste espressamente travolte dalla nullità ex art. 2115 c.c., co.3, ed inoperanti nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale.
Stante quanto sopra, la sentenza impugnata, contravvenendo ai principi sin qui esposti, va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che esaminerà la domanda proposta da COGNOME NOME, alla luce RAGIONE_SOCIALEe superiori considerazioni, secondo le quali l’atto transattivo stipulato presso l’Ufficio provinciale del lavoro di Enna l’11.10.2004 ed il 10.10.2006, tra lo stesso lavoratore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non ha comportato l’estinzione del diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione Siciliana, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la prosecuzione volontaria RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti venga determinata dall’importo RAGIONE_SOCIALE‘indennità mensile effettivamente liquidata allo stesso ricorrente.
Allo stesso giudice del rinvio è pure demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso e assorbe il quarto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.2.2024