Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15609-2021 proposto da:
C.I.P.A.G. –RAGIONE_SOCIALE ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
R.G.N.15609/2021
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
AGENZIA DELLE ENTRATE – RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 404/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 654/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti impugna la sentenza. n.404/2020 della Corte d’appello di Salerno che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto l’opposizione svolta da COGNOME NOME avverso due cartelle di pagamento relative a crediti contributivi della Cassa per gli anni dal 2008 al 2012.
Propone tre motivi di censura.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La Cassa impugna la sentenza sulla base di tre motivi.
I motivo ) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 dello Statuto CIPA G (approvato con d.m. del 27/02/2003), dell’art. 1 della legge n. 37/1967, degli artt. 10, u.c., e 22 della legge n. 773/1982, dell’art. 1 e ss. del D.lgs. n.509/94, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
II motivo) Violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto e, in particolare, dell’art. 2229 cod. civ., dell’art. 16 del
R.D. n. 724/1929, art. 5 dello Statuto CIPAG in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
III motivo) Violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova, in particolare dell’art. 5 dello Statuto, nonché delle delibere CIPAG n. 2/2003 e n. 123/2009 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
La Cassa in sostanza si duole che la Corte non abbia considerato che, nella specie, si discuteva del pagamento della contribuzione minima, dovuta anche in caso di esercizio saltuario o occasionale dell’attività professionale ed anche in assenza di reddito, e che abbia ritenuto che le previsioni regolamentari della Cassa fossero illegittime e, quindi, da disapplicarsi.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce e sono fondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 15856/2023, n. 17823/2023, n. 17824/2023, n. 19508/2023, n. 25363/2023, n. 12695/2024, n. 22880/2024, n. 26330/2024, n. 30191/2024, n. 3665/2025, n. 3667/2025, n.3669/2025).
Per motivare l’accoglimento dell’opposizione, la Corte ha valorizzato il fatto che non potevano essere qualificati come professionali attività che tali ‘chiaramente non sono, in quanto consistenti in isolate (appena n. 3 dichiarazioni DOCFA nell’arco del settennio) e semplici operazioni di favore gratuitamente
espletate in ambito familiare’, concludendo che tali prestazioni non potevano integrare gli estremi dell’esercizio della professione con carattere di abitualità di cui all’art. 22 della legge n. 773/1982.
Le critiche che parte ricorrente formula nei confronti del provvedimento gravato sono già state ritenute fondate da questa Corte e risultano conferenti rispetto al principio di diritto sopra riportato e più volte affermato da questa Corte con la giurisprudenza sopra richiamata.
Come ricordato, ex multis , da Cass. n. 30191/2024, «ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio dell a professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 12695 del 2024); in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate».
Inoltre va ribadito che l’art. 22 della legge n. 773/1982, pur prevedendo che ‘l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria’, «teneva nondimeno
fermo a carico del geometra iscritto all’albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della Cassa la determinazione dei criteri per l’individuazione del requisito della continuità professionale; che, così ricostruita la portata dell’assetto normativo precedente all’innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell’attività della Cassa ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l’attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l’art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr., in tal senso, Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione)» (Cass. n. 30191/2024).
Il ricorso, conseguentemente, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno,
in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 gennaio