Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5385  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15609-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – nonché contro
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE  –  RAGIONE_SOCIALE  (già  RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso  la  sentenza  n.  404/2020  della  CORTE  D’APPELLO  di SALERNO, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 654/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE  impugna  la  sentenza.  n.404/2020  della  Corte d’appello  di  Salerno  che  ha  respinto  il  gravame  avverso  la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto l’opposizione svolta da COGNOME NOME avverso due cartelle di pagamento relative a crediti contributivi della RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2008 al 2012.
Propone tre motivi di censura.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE -Riscossione è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza sulla base di tre motivi.
I  motivo )  Violazione  e/o  falsa  applicazione  dell’art.  5  dello Statuto CIPA G (approvato con d.m. del 27/02/2003), dell’art. 1 della legge n. 37/1967, degli artt. 10, u.c., e 22 della legge n. 773/1982,  dell’art.  1  e  ss. del  D.lgs.  n.509/94,  in  relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
II  motivo)  Violazione  e/o  falsa  applicazione  di  una  norma  di diritto e, in particolare, dell’art. 2229 cod. civ., dell’art. 16 del
R.D. n. 724/1929, art. 5 dello Statuto CIPAG in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
III motivo) Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di riparto dell’onere della prova, in particolare dell’art. 5 dello Statuto, nonché RAGIONE_SOCIALE delibere CIPAG n. 2/2003 e n. 123/2009 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
La RAGIONE_SOCIALE in sostanza si duole che la Corte non abbia considerato che, nella specie, si discuteva del pagamento della contribuzione minima, dovuta anche in caso di esercizio saltuario o occasionale  dell’attività  professionale  ed  anche  in  assenza  di reddito,  e  che  abbia  ritenuto  che  le  previsioni  regolamentari della RAGIONE_SOCIALE fossero illegittime e, quindi, da disapplicarsi.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce e sono fondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 15856/2023, n. 17823/2023, n. 17824/2023, n. 19508/2023, n. 25363/2023, n. 12695/2024, n. 22880/2024, n. 26330/2024, n. 30191/2024, n. 3665/2025, n. 3667/2025, n.3669/2025).
Per motivare l’accoglimento dell’opposizione, la Corte ha valorizzato  il  fatto  che  non  potevano  essere  qualificati  come professionali attività che tali ‘chiaramente non sono, in quanto consistenti in isolate (appena n. 3 dichiarazioni DOCFA nell’arco del  settennio)  e  semplici  operazioni  di  favore  gratuitamente
espletate in ambito familiare’, concludendo che tali prestazioni non potevano integrare gli estremi dell’esercizio della professione  con  carattere  di  abitualità  di  cui  all’art.  22  della legge n. 773/1982.
Le  critiche  che  parte  ricorrente  formula  nei  confronti  del provvedimento  gravato  sono  già  state  ritenute  fondate  da questa Corte e risultano conferenti rispetto al principio di diritto sopra  riportato  e  più  volte  affermato  da  questa  Corte  con  la giurisprudenza sopra richiamata.
Come ricordato, ex multis , da Cass. n. 30191/2024, «ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio dell a professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 12695 del 2024); in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la RAGIONE_SOCIALE ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine RAGIONE_SOCIALE casse privatizzate».
Inoltre  va  ribadito  che  l’art.  22  della  legge  n.  773/1982,  pur prevedendo  che  ‘l’iscrizione  alla  RAGIONE_SOCIALE  è  obbligatoria  per  gli iscritti  agli  albi  professionali  dei  geometri,  che  esercitano  la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra  forma  di  previdenza  obbligatoria’,  «teneva  nondimeno
fermo a carico del geometra iscritto all’albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della RAGIONE_SOCIALE la determinazione dei criteri per l’individuazione del requisito della continuità professionale; che, così ricostruita la portata dell’assetto normativo precedente all’innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell’attività della RAGIONE_SOCIALE ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l’attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione RAGIONE_SOCIALE tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l’art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr., in tal senso, Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione)» (Cass. n. 30191/2024).
Il ricorso, conseguentemente, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno,
in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così  deciso  in  Roma,  nell’adunanza  camerale  del  15  gennaio