Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34276 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 34276 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 30138-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale – contro
Oggetto
R.G.N. 30138/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 121/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 777/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO.
R.G. 30138/18
Svolgimento del processo
Con sentenza del giorno 9.4.18 n. 121, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE-avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, che aveva accolto l’opposizio ne proposta da COGNOME NOMENOME avverso la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione d’ufficio alla predetta RAGIONE_SOCIALE, gli era stato chiesto il pagamento di contributi per l’importo di € 3.956,00, relativa alla contribuzione soggettiva minima degli anni 2010 (giugno-dicembre) e 2011, in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo pacifico che il ricorrente avesse svolto attività libero-professionale fino alla sua assunzione alle dipendenze di Casalp, nel maggio 2010, momento nel quale (cessata la partita Iva e la medesima attività
libero-professionale) aveva svolto invece le sole mansioni di ispettore di cantiere per la società datrice di lavoro, percependo la retribuzione su cui era versata la contribuzione obbligatoria, alla gestione dipendenti RAGIONE_SOCIALE. Il medesimo tribunale riteneva, quindi, irrilevante che le mansioni di ispettore di cantiere comportassero competenze tipiche del geometra, nonché il possesso del relativo titolo, dal momento che in concreto mancavano entrambe le condizioni per l’iscrizione obbligatoria alla RAGIONE_SOCIALE, pre viste dall’art. 22 della legge n. 773/82, ovvero l’esercizio della libera professione con carattere di continuità e il non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria. La Corte d’appello da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato il divieto della doppia imposizione contributiva dell’unica attività svolta dal COGNOME, a partire dal 2010, alle dipendenze della società datrice, che nella specie, rientrava, altresì, in una delle ipotesi derogatorie alla presunzione di esercizio della libera professione di geometra, in particolare l’ipotesi sub a), di cui alla delibera n. 124/09 della RAGIONE_SOCIALE: ‘essere inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e, nel solo interesse del datore di lavoro, svolgere esclusivamente attività che rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo’, che quindi, sulla base degli atti di causa, risultava comprovata da parte del COGNOME, con esonero dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, oltreché dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, approvato con DM 27/02/13 e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1 l. 37/67), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualisti ci: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria. Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 1 della legge n. 37/67, dell’art. 2 del d.lgs. n. 30/06 e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva assunto la violazione del divieto di doppia imposizione contributiva, in quanto per i RAGIONE_SOCIALE, le regole che consentono l’esercizio di attività professionali nelle forme del lavoro subordinato (con ‘assorbimento’ degli obblighi previ denziali nell’AGO) sono quelle indicate d alla delibera
124/09 della RAGIONE_SOCIALE (nella specie, l’inquadramento nel ruolo professionale); al di fuori di esse, l’attività di geometra, ad avviso della RAGIONE_SOCIALE, è abusiva ovvero si intende prestata al di fuori del rapporto di subordinazione, con insorgenza conseguentemente degli obblighi contributivi (come nella specie), nei confronti della previdenza di categoria: in tali ipotesi, secondo la RAGIONE_SOCIALE, l’eventuale duplicazione della tutela previdenziale non viola il divieto di doppia contribuzione, perché vi è il cumulo di attività ovvero di presupposti di capacità contributiva, formalmente distinte. Infine, la Corte del merito aveva, altresì, trascurato che il contribuente non aveva, comunque, presentato le autocertificazioni necessarie per fruire dell’esenzione, violazione che aveva anch’ess a valore costitutivo dell’obbligo di versare la contribuzione minima alla RAGIONE_SOCIALE.
Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 22 della legge n. 773/82, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art. 1 comma 4, lett. A e dell’art. 3 comma 4 e del l’art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 509/94, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto legittimo che la disciplina regolamentare adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, in forza del d.lgs. n. 509/94, potesse derogare alla disciplina normativa di cui all’art. 22 della legge n. 773/82, modificando i presupposti per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’obbligatorietà
dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall’obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della predetta RAGIONE_SOCIALE che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all’albo’ (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21) .
Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che fosse stato violato il divieto della doppia imposizione contributiva, richiamando la necessità dello svolgimento della libera professione e del non essere iscritti contestualmente ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando invece le norme regolamentari di delegificazione della RAGIONE_SOCIALE impongono la soggezione alla imposizione contributiva per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, salvo l’esenzione nei soli termini e modi previsti dal regolamento della RAGIONE_SOCIALE e ciò per disincentivare l’esercizio abusivo della profe ssione ovvero pratiche di concorrenza sleale nei confronti della categoria, mediante l’adibizione dei dipendenti a mansioni ‘promiscue’ (cfr. p. 18 e 20 del ricorso).
Il principio di diritto sopra esposto, che ha determinato l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.24